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Procedura di accertamento con adesione e cumulabilità della sospensione dei termini processuali da COVID-19: luci e ombre per la certezza del diritto

Il decreto Cura Italia (già convertito in legge) ha previsto all’art. 67 la sospensione per il periodo 8 marzo – 31 maggio 2020 dei termini amministrativi per l’attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Al successivo art. 83 lo stesso decreto ha previsto la sospensione dei termini processuali civili, penali, tributari, militari, nonché quelli delle giurisdizioni speciali e degli arbitrati rituali per il periodo 9 marzo – 15 aprile. Tale ultimo periodo di sospensione è stato poi esteso fino all’11 maggio 2020 dal successivo decreto Liquidità (non ancora convertito).

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