Opinioni
Ancora sull’“incasso giuridico” di interessi e dividendi: la storia infinita.

Il tema dell’incasso giuridico è stato già affrontato nel nostro precedente Alert che, già dal titolo, prospettava con ottimismo la fine di una querelle iniziata negli anni ’90 (vd. “La Cassazione archivia la tesi dell’incasso giuridico degli interessi sui finanziamenti soci” del 20/12/2023).
Brevemente, la presunzione applicata a livello interpretativo dall’Agenzia delle Entrate, comporta che la rinuncia del socio ad un credito per redditi imponibili per cassa (come ad esempio nell’ipotesi di socio non residente che rinuncia a dividendi già deliberati o ad interessi già maturati per patrimonializzare la sua società) deve avere le stesse conseguenze in termini di imposte dell’effettivo incasso della somma, che si “presume” dunque prima incassata e poi riversata alla società, facendo scattare l’evento di “cassa” che rende tali proventi imponibili.
Con l’entrata dell’Art. 88, comma 4-bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi introdotto dal cd. Decreto Internalizzazione (D.lgs. n. 147/2015), a giudizio della Cassazione era stata definitivamente superata la necessità di applicare ulteriormente questa fictio.
Se non fosse che, nell’arco di pochi giorni, mentre la Cassazione ribadiva con Sentenza n. 19700/2025 del 16 luglio la posizione già espressa con la Sentenza n. 16595/2023 del 12 giugno oggetto del nostro precedente Alert sul tema, l’Agenzia delle Entrate con Interpello n. 182/2025 pubblicato in data 8 luglio 2025 si è espressa in senso diametralmente opposto, ritenendo ancora che la rinuncia dei soci ai crediti (concernenti dividendi deliberati ma non incassati nel caso esaminato dall’Interpello), comporta il fittizio incasso degli stessi con conseguente loro tassazione.
Ciò crea non poca confusione per i contribuenti.
La recente decisione della Corte relativa ai redditi tassati per Cassa.
La Cassazione argomenta la decisione n. 19700/2025 richiamando il contenuto del precedente provvedimento n. 16595/2023.
Per il Giudice di ultima istanza, la fictio iuris dell’incasso giuridico trovava “la sua ragion d’essere nel testo previgente dell’art. 55 (ora 88), comma 4, TUIR- prima delle modifiche apportate con il D.lgs. n. 147 del 2015- che escludeva dalla nozione di sopravvenienze attive, fiscalmente rilevanti, tutte le rinunce dei soci ai crediti vantati nei confronti della società, sia di natura finanziaria che commerciale, indipendentemente dalla loro proporzionalità.”
Successivamente, però, il nuovo comma 4-bis dell’art. 88, ha stabilito che, quando un socio rinuncia ad un credito (di qualsiasi natura) la società beneficiaria deve portare a tassazione l’eventuale eccedenza tra il debito convertito in patrimonio e il valore fiscale del credito in capo al socio. Per determinare questa differenza la società deve acquisire una dichiarazione del socio sul valore fiscale del credito.
Poiché, secondo la Cassazione, il valore fiscale di crediti legati ad un reddito tassato per cassa è zero, allora “detta rinuncia comporta la tassazione integrale della sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata”.
In tal modo, dal punto di vista del Giudice di legittimità, non c’è necessità di invocare un presunto “incasso giuridico” da parte del socio, perché l’operazione è tassabile come sopravvenienza attiva in capo alla società beneficiaria.
La recente Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate relativa ai redditi tassati per cassa.
L’Agenzia delle Entrate, al contrario, nella recente risposta ad interpello riguardante la rinuncia al un credito per dividendi deliberati ma non erogati, oggetto di rinuncia da parte di un contribuente che sarebbe stato tassato in caso di incasso, “Considerato […] che i dividendi oggetto di rinuncia sono stati deliberati dall’assemblea dei soci […] e che da tale delibera è sorto il diritto di credito dei soci alla distribuzione si ritiene […] che detti dividendi siano da considerare giuridicamente incassati e […] da assoggettare a ritenuta a titolo di imposta del 26% ai densi dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).”
L’Agenzia richiama a fondamento di questa tesi precedenti Risposte ad interpello, in particolare la n. 59 del 2025, la quale afferma come “in presenza di crediti per dividendi dovuti a persone fisiche non esercenti attività d’impresa […] non è pertanto ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale. […] Considerato, inoltre, che i dividendi oggetto di rinuncia sono stati deliberati dall’Assemblea dei soci […] e che da tale delibera è sorto il diritto di credito dei soci alla distribuzione si ritiene […] che detti dividendi siano da considerare giuridicamente incassati e […] da assoggettare a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R n. 600 del 1973.”
La differenza sostanziale risiede quindi, nel diverso valore fiscale individuato dalla Cassazione e dall’’Agenzia con riferimento ai crediti legati a redditi tassati per cassa; per la prima infatti, tale valore risulterebbe sempre zero e si declinerebbe in un integrale sopravvenienza attiva in capo alla società beneficiaria della rinuncia, per la seconda invece lo stesso valore fiscale deve ritenersi equivalente al valore nominale del credito, sostanziandosi in una sopravvenienza attiva nulla per la società e in un reddito “giuridicamente incassato” dal socio rinunciante, tassato tramite ritenuta alla fonte in misura del 26%.
Conclusioni e criticità in ambito di rinuncia da parte dei soggetti non residenti
Per quanto fosse auspicabile una presa di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla continuità o meno dell’”incasso giuridico”, questa non ha portato maggiore chiarezza, bensì ulteriori incertezze che riguardano non solo la rinuncia a crediti per dividendi quando tassati per cassa ma anche a crediti per interessi maturati quando tassati per cassa, ed a compensi degli amministratori che sono sempre tassabili e deducibili per cassa anche nell’ambito del reddito d’impresa in capo a società residenti.
Invero, l’esistenza di questo contrasto tra la Cassazione e l’Ufficio origina non pochi dubbi in capo al contribuente, il quale, astrattamente, dovrebbe adeguarsi all’interpretazione della norma così come fornita dalla Suprema Corte, relativamente ai crediti legati a redditi tassati per cassa. Tuttavia, così facendo, rischierebbe di incorrere in un eventuale avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, dovuto alla mancata tassazione del socio rinunciante.
In alternativa, onde evitare tale possibilità, il contribuente potrebbe decidere di adeguarsi a quanto stabilito dall’ufficio in tema di reviviscenza dell’incasso giuridico.
In tal caso, si andrebbe però a penalizzare il trattamento fiscale del socio rinunciante non residente senza stabile organizzazione rispetto al socio rinunciante residente, nella casistica che vede entrambi soci della medesima società residente in Italia.
Ciò in virtù di quanto previsto dal principio, ex art. 151 TUIR, della tassazione isolata dei redditi prodotti in Italia da società non residenti senza stabile organizzazione.
Con l’operare di tale principio, il socio non residente senza stabile organizzazione che rinuncia ad un credito vantato nei confronti della società residente viene fiscalmente considerato alla stregua di una persona fisica non imprenditrice e tassato secondo il principio di cassa, cosicché in base all’orientamento dell’Agenzia, tale socio non residente vedrebbe applicarsi nei propri confronti l'”incasso giuridico”. Mentre, per il socio residente, varrebbe quanto stabilito in tema di reddito d’impresa, operando in tal caso la tassazione secondo il principio di competenza. Per cui, in caso di rinuncia di un credito vantato nei confronti della società il socio residente non verrebbe tassato, bensì verrebbe tassata la società italiana di cui questo è socio, alla luce della sopravvenienza attiva che si formerebbe in capo a quest’ultima, successivamente alla relativa rinuncia del credito nei suoi confronti.
Di conseguenza, vedendo l’orientamento di senso opposto elaborato della Cassazione, potrebbero sorgere delle legittime perplessità su come operare in capo al socio non residente.
Tuttavia, ciò non toglie che anche l’applicazione dell’art. 88, comma 4-bis non risulta scevro da problematiche relative alla rinuncia da parte di soci non residenti, difatti, seppur risolvendo i dubbi che possono sorgere in merito alla rinuncia di crediti legati ad interessi e dividendi, ponendo il valore fiscale di questi uguale a zero, non è chiaro, per i crediti legati a redditi tassati per competenza, l’individuazione del loro valore fiscale e la relativa metodologia.
Risulta pertanto necessario un futuro chiarimento da parte della Suprema Corte in merito ad analoghe casistiche, non avendo quest’ultima contro-argomentato sulla posizione tenuta dall’Amministrazione finanziaria in merito alla reviviscenza dell’incasso giuridico, né tantomeno risolto i dubbi sui punti di riferimento per individuare il valore fiscale dei crediti rinunciati dal socio non residente, legati a redditi tassati per competenza.
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