Opinioni
Codice della Crisi: è arrivato il Correttivo Ter.
Il 28 settembre 2024 è entrato in vigore il nuovo correttivo al D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, “CCII”). Trattasi del D.Lgs. n. 136/2024 (il “Correttivo Ter”), che merita una breve rassegna delle principali disposizioni, tra cui quelle ispirate ad una anticipata emersione della crisi d’impresa e alla prosecuzione dell’attività d’impresa in costanza di risanamento.
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Novità in materia di composizione negoziata della crisi di impresa.
Il Correttivo Ter interviene estensivamente sulla disciplina della composizione negoziata della crisi di impresa, tra l’altro, con le seguenti previsioni.
In particolare, avuto riguardo alla partecipazione di banche e intermediari finanziari, mandatari e cessionari dei loro crediti, l’art. 16 comma 5 CCII viene modificato prevedendo che:
- l’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé (oltre che causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse) ragione di una diversa classificazione del credito; e
- nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l’imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata; e
- l’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta; e
- la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell’intermediario finanziario, ciò rilevando evidentemente sotto il possibile profilo della concessione abusiva del credito.
Il divieto per creditori nei cui confronti operano le misure protettive di, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o anticiparne la scadenza o di modifica in danno dell’imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure, di cui all’art. 18 comma 5 CCII, viene specificamente declinato su banche e intermediari finanziari, mandatari e cessionari.
Al contempo, si precisa che restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale e che, anche in tal caso, la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario.
La norma sull’autorizzazione del Tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili, di cui all’art. 22 CCII, viene precisata tipologicamente come relativa a finanziamenti fatti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure l’accordo con la banca e l’intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese.
Inoltre, si precisa che l’attuazione del provvedimento di autorizzazione può avvenire prima della o successivamente alla chiusura della composizione negoziata, se previsto dallo stesso Tribunale o se indicato nella relazione finale dell’esperto e che la prededucibilità opera, qualunque sia l’esito della composizione negoziata, nell’ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure.
Inoltre, si introduce una specifica forma di accordo transattivo specificamente rivolto Agenzie fiscali e degli Enti gestori di forme di previdenza (gli “Enti“), nonché all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per il pagamento, parziale o dilazionato del debito e relativi accessori, con ciò raccogliendo le istanze emerse dalla prassi e dai principali commentatori in termini di migliore funzionalità della composizione negoziata.
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Verso un rafforzamento dell’anticipata emersione della crisi.
Oltre che all’organo di controllo societario, il Correttivo Ter attribuisce anche al soggetto incaricato della revisione legale i compiti di segnalazione all’organo amministrativo per l’anticipata emersione della crisi, rafforzando così il controllo preventivo interno.
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Piano attestato di risanamento.
Il Correttivo Ter interviene sulla disciplina del contenuto minimo del piano attestato di risanamento, ampliandone le aree tematiche, attraverso la previsione dell’obbligo di specificazione analitica dei costi (compresi quelli necessari per assicurare la compliance in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente), ricavi, fabbisogno finanziario e relative modalità di copertura.
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Il c.d. “Cram-down fiscale” negli accordi di ristrutturazione: la continuità come condizione.
Il Correttivo Ter interviene sulla disciplina della transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 63 CCII, recependo la disciplina del c.d. cram-down fiscale contenuta nel D.L. n. 69/2023, specificando a quali condizioni il Tribunale può autorizzare l’omologazione di tali accordi, anche senza l’adesione, comprensiva del voto contrario, degli Enti.
Tra le condizioni dell’omologazione che devono ricorrere congiuntamente vi è, fra l’altro, la natura non liquidatoria degli accordi di ristrutturazione dei debiti, valorizzandosi così il profilo della continuità aziendale.
Altre condizioni riguardano l’entità dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti (diversi quindi da quelli pubblici) e la misura del soddisfacimento degli Enti che, in ogni caso, non deve essere deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta (circostanza quest’ultima da attestarsi da parte del professionista indipendente di cui all’articolo 57 comma 4 CCII).
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Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e la transazione fiscale.
Il Correttivo Ter apporta una serie di modifiche all’art. 64 bis CCII, tra cui:
- si estende al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione la disciplina della transazione fiscale
- con finalità di agevolare la continuità aziendale e l’efficacia dello strumento, si introduce una disciplina del trasferimento d’azienda previsto anche prima dell’omologazione del piano (allineata a quella dettata dall’art. 22 CCII in materia di autorizzazioni del Tribunale nella composizione negoziata): l’imprenditore può chiedere l’autorizzazione al trasferimento a qualunque titolo dell’azienda o di uno o più rami, con esclusione della solidarietà passiva per i debiti dell’azienda ceduta di cui all’art. 2560 comma 2, c.c..
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Le principali novità del concordato preventivo: il legislatore corregge alcune anomalie del CCII.
In tema di concordato preventivo, molteplici sono le novità in arrivo con il Correttivo Ter. Tra queste:
- viene introdotta una specifica nozione di valore della liquidazione, che corrisponde al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, tenendo conto del maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio, ove possibile, e delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese;
- nel piano di concordato, vanno ora indicati i fondi rischi e i finanziamenti garantiti da forme di sostegno pubblico;
- si riduce al 5% la percentuale minima dei creditori necessaria per la presentazione di proposte concorrenti rispetto a quella del debitore;
- quanto alla disciplina dei contratti pendenti e in corso di esecuzione durante le trattative del concordato in continuità aziendale, i creditori non possono:
- unilateralmente rifiutare l’esecuzione o risolvere i suddetti contratti;
- anticipare la loro scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto che sia stata presentata domanda di accesso alla procedura;
- in caso di concessione di misure protettive, optare per le suddette soluzioni per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori rispetto alla domanda.
- in generale, i contratti ancora ineseguiti nelle prestazioni principali, alla data della domanda, proseguono anche durante il concordato (e sono inefficaci i patti contrari);
- in caso di approvazione di più proposte di concordato, si privilegia:
- quella in continuità aziendale;
- quella che ha ottenuto il maggior numero di voti favorevoli da parte di creditori chirografari, in caso di più proposte in continuità;
- se il concordato non viene approvato, il debitore, nei sette giorni successivi al deposito della comunicazione susseguente alla chiusura del voto, può formulare istanze al Tribunale, e viene meno l’immediato passaggio alla procedura di liquidazione giudiziale;
- vengono modificate le condizioni necessarie affinché il concordato in continuità aziendale possa essere omologato: in particolare, viene modificata la lettera d) dell’art. 112 CCII, per il caso di omologazione in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi. In tali casi, infatti, il Correttivo Ter chiarisce che la proposta deve essere approvata da almeno una classe di creditori:
- ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
- che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione[1].
7. La “nuova” liquidazione giudiziale: disposizioni sistematiche e incentivo alla celerità della procedura.
Anche la liquidazione giudiziale è stata oggetto di significativi interventi da parte del Correttivo Ter, tra cui:
- viene introdotto il c.d. silenzio-assenso per i pareri del comitato dei creditori non vincolanti; inoltre, al di fuori di tali casi, in situazioni di inerzia, impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato, ovvero di urgenza, il giudice delegato provvede sulle istanze;
- viene estesa l’esenzione da revocatoria agli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
- si modifica la disciplina relativa ai contratti preliminari per la vendita di immobili trascritti nei pubblici registri[2]:
- ove gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale, il curatore subentra nel contratto al momento dell’accoglimento della domanda tesa all’accertamento della sussistenza di diritti sul bene;
- in caso di subentro del curatore nel contratto, gli acconti corrisposti prima dell’apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari alla totalità dell’importo (a differenza di quanto previsto attualmente per cui sono opponibili per la metà) solo se versati con mezzi tracciabili. Inoltre, eseguita la vendita e riscosso per intero il prezzo, il giudice delegato ordina con decreto la cancellazione, oltre che dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo gravante sull’immobile, anche delle ipoteche iscritte su di esso.
- si introduce la facoltà, per il Curatore, di cedere, oltre alle azioni revocatorie, anche le azioni risarcitorie e recuperatorie, al fine di agevolare una più rapida conclusione della procedura.
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Il concordato nell’ambito della liquidazione giudiziale: arriva il Cram-down
Tra le modifiche apportate dal Correttivo Ter, va segnalata l’introduzione del c.d. cram-down fiscale nel concordato nell’ambito della liquidazione giudiziale: il Tribunale lo omologa anche in mancanza di adesione da parte degli Enti, quando il loro voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e sempre che, sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, il Tribunale ritenga che la proposta, in termini di soddisfacimento dei crediti vantati dagli Enti, sia conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale.
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I gruppi di imprese: favorite le istanze e proposte unitarie.
Il Correttivo Ter introduce modifiche mirano a semplificare e rendere più efficace la gestione delle crisi all’interno dei gruppi di imprese, promuovendo la coordinazione e la complementarità tra le diverse società del gruppo, tra le quali una disciplina specifica per il trattamento dei crediti tributari e contributivi del gruppo. Si possono presentare unitariamente le proposte di transazione su crediti tributari e contributivi, nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (anche agevolati ex art. 60 CCII ad efficacia estesa ex art. 61 CCII); nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e all’interno della proposta di concordato preventivo.
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[1] N.B. Della precedente formulazione dell’art. 112 CCII ci eravamo già occupati qui: Il concordato preventivo in continuità approvato dalla maggioranza delle classi: istruzioni per l’uso.
[2] N.B. La più recente giurisprudenza della Suprema Corte in materia era già stata da noi affrontata qui: Il subentro del Curatore Fallimentare nel contratto preliminare non ha effetti purgativi: quali risvolti pratici?
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