Opinioni
Composizione negoziata della crisi e istanza di liquidazione giudiziale già pendente. Un nuovo percorso interpretativo
L’inammissibilità dell’accesso alla composizione negoziata della crisi in ragione dell’anteriore pendenza di domanda dei creditori per l’apertura della liquidazione giudiziale solleva contrasti in giurisprudenza e dottrina. L’art. 25 quinquies D.Lgs. n. 14/2019 (“CCII”), introdotto dal D.Lgs. n. 83/2022, statuisce che “l’istanza di cui all’articolo 17, non può essere presentata dall’imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell’articolo 40 …”: il legislatore non fa differenze, ed equipara il ricorso – anche per l’apertura della liquidazione giudiziale – proposto dall’imprenditore stesso (art. 40, comma 3, CCII) a quello su istanza del creditore, degli organi di controllo o del PM (art. 40, comma 6, CCII). A un orientamento rigoroso e letterale, se ne contrappone uno più estensivo, secondo cui vanno evitate “soluzioni disfunzionali e inique”. Il dibattito è acceso, e occorrerà ancora tempo per capire se sarà consentito l’accesso alla composizione negoziata per l’imprenditore già destinatario di una domanda di terzi per l’apertura delle procedure liquidatorie …
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