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“Cram down” per il diniego erariale nella composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Il nuovo comma 3 quater dell’art. 12, L. n. 3/2012 , di immediata applicazione, statuisce che “Il tribunale omologa l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”. Cerchiamo di conoscere meglio questa novità normativa, attraverso la sua prima applicazione giurisprudenziale.

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