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Gli obblighi di assicurazione delle strutture sanitarie dopo l’entrata in vigore del decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco.

Il 16 marzo 2024 è entrato in vigore il tanto atteso decreto attuativo previsto dall’art. 10 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, meglio conosciuta come Legge Gelli-Bianco.

Con lo scopo di consentire la tutela dei danneggiati e la gestione del rischio, la legge Gelli-Bianco aveva introdotto un obbligo di assicurazione in capo alle strutture sanitarie per i danni cagionati nello svolgimento della propria attività.

In particolare, la citata legge prevedeva l’obbligo, a carico delle strutture sanitarie, di dotarsi di una polizza assicurativa o di altre analoghe misure per coprire:

  • la responsabilità contrattuale per i danni cagionati a terzi e prestatori d’opera dal personale operante a qualsiasi titolo nella struttura; e
  • la responsabilità extracontrattuale dei medici e in generale degli esercenti la professione sanitaria della cui opera la struttura si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione con il paziente.

L’obbligo introdotto era tuttavia rimasto incompiuto, in quanto condizionato all’emanazione di un decreto attuativo ministeriale a cui era demandata la disciplina nel dettaglio delle regole e dei requisiti minimi delle polizze e delle misure analoghe.

Dopo quasi 7 anni di attesa, il decreto attuativo è finalmente arrivato, rendendo operativa la legge e attribuendo alle compagnie assicurative e alle strutture sanitarie un termine di 24 mesi per procedere all’adeguamento.

Cosa stabilisce il decreto attuativo?

Il decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative, tra i quali:

  • massimali minimi di garanzia, diversificati a seconda della classe di rischio, ovvero della tipologia di attività prestata dalle strutture sanitarie (cfr. art. 4, alla cui lettura si rinvia);
  • termini di operatività, prevedendo in particolare che la garanzia assicurativa sia prestata nella forma c.d. “claims made”, il che significa che la copertura opera per richieste presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori di responsabilità verificatisi in tale periodo e fino ai 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo;
  • un periodo di ultrattività di 10 anni successivi alla cessazione dell’attività per qualsiasi causa, per richieste presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi alla cessazione dell’attività e che copre fatti generatori di responsabilità accaduti durante il periodo di efficacia della polizza;
  • un termine di denuncia del sinistro di 30 giorni da quando l’assicurato ha ricevuto o è venuto a conoscenza della richiesta, in deroga all’art 1913 del Codice Civile;
  • la previsione di una variazione in aumento o in diminuzione del premio ad ogni scadenza contrattuale in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale, nonché la variazione in diminuzione in relazione alle attività di risk management e di analisi sistemica degli incidenti intraprese dalle strutture sanitarie.

È previsto inoltre un obbligo di pubblicità e trasparenza a carico delle strutture sanitarie, che devono rendere disponibili sul proprio sito internet i dati relativi ai risarcimenti liquidati nell’ultimo quinquennio.

Altre analoghe misure

In alternativa alla copertura assicurativa, la struttura sanitaria può scegliere di assumere direttamente, in tutto o in parte, il rischio. In tal caso, il decreto stabilisce che la scelta deve risultare da apposita delibera approvata dai vertici della struttura che ne evidenzi le modalità di funzionamento e le motivazioni.

La struttura sanitaria che opera mediante assunzione diretta del rischio deve costituire un Fondo Rischi e un Fondo Riserva Sinistri: il primo è un fondo specifico a copertura dei rischi, individuabili al termine dell’esercizio, che possono dar luogo a richieste di risarcimento a carico della struttura; il secondo è un fondo ove appostare le risorse relative a richieste di risarcimento di sinistri denunciati e non ancora pagati, presentate nel corso dell’esercizio in corso o in quelli precedenti.

La congruità degli accantonamenti nei fondi di cui sopra deve essere certificata da un revisore legale o dal collegio sindacale.

Nel caso in cui solo una quota del rischio sia condotta in auto-ritenzione del rischio o di franchigia, i rapporti tra assicuratore e struttura sanitaria nella gestione del sinistro devono essere disciplinati da appositi protocolli stipulati tra le parti e inseriti nelle polizze, che regolamentino criteri e modalità del coordinamento. Ciò al fine di garantire un efficace coordinamento tra la struttura sanitaria e la compagnia assicurativa nei processi di liquidazione, a tutela dei terzi danneggiati e della qualità del servizio erogato.

La struttura sanitaria, sia laddove abbia optato per l’auto-ritenzione sia laddove abbia scelto la copertura assicurativa, deve inoltre: (i) avvalersi di un Comitato Valutazione Sinistri per gestire il sinistro, (ii) istituire al suo interno la funzione valutazione dei sinistri con competenze di medicina legale, giuridiche, loss adjustor e risk management per valutare la fondatezza delle richieste risarcitorie ricevute e stanziare in bilancio le somme destinate ai fondi di cui sopra e (iii) identificare annualmente il rischio di responsabilità civile cui è esposta e le azioni di mitigazione, nonché redigere annualmente una relazione sull’adeguatezza dei processi di valutazione dei rischi, sui risultati emersi e su eventuali interventi migliorativi.

Termini per l’adeguamento

Le compagnie assicurative sono chiamate ad adeguare i contratti di assicurazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto attuativo, dunque entro il 16 marzo 2026, mentre per le polizze pluriennali aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici, se non liberamente rinegoziabili dalle parti, è sancita la vigenza fino alla scadenza e comunque non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Nel medesimo termine le strutture sanitarie sono tenute ad adeguare le proprie misure organizzative e finanziarie.

Per la completa attuazione della Legge Gelli-Bianco vi sono ancora dei decreti ministeriali che devono essere emanati. Tuttavia, il decreto in parola costituisce un importante passo in avanti verso la concreta attuazione della legge e un’efficace tutela per i terzi danneggiati.

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.
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Caterina Ghelli di Rorà, Associate
E: c.ghelli@nmlex.it
T.: +39 026575181

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