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Il Correttivo della Riforma Cartabia è in vigore: le principali novità.

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La novità legislativa.

Lo avevamo preannunciato: il processo civile, come modificato dalla c.d. “Riforma Cartabia” (D.Lgs. n. 149/2022), già da tempo era entrato nuovamente nel mirino del legislatore[1].

Ora il “Correttivo”, ovvero il D.Lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2024: esso è entrato in vigore il 26 novembre 2024 e “ove non diversamente previsto, … si [applica] ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

La c.d. “riforma della riforma” porta con sé alcune significative novità per i cittadini.

Vediamo le principali.

La fattura elettronica consente l’emissione del decreto ingiuntivo.

Il nuovo comma 2 dell’art. 634 c.p.c. statuisce che, per l’ottenimento di decreto ingiuntivo in riferimento a “crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività”, costituiscono “prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (SDI, n.d.r.) istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate”.

La previsione pone fine a un dibattito giurisprudenziale, tra:

  • i fautori della fattura elettronica, che se prodotta in formato .xml, ovvero duplicato informatico, generato dallo SDI (Sistema di interscambio), che gestisce la fatturazione elettronica (secondo le regole tecniche confermate nel Provvedimento dell’ADE n. 89757/18), e quindi immodificabile, garantito dall’apposizione della marca temporale e della firma digitale qualificata. Un “duplicato informatico” quindi dotato del medesimo valore giuridico del documento informatico originario e tale da rendere superflua l’autentica notarile;
  • un orientamento giurisprudenziale maggiormente ancorato al dato letterale, che richiedeva la necessaria produzione dell’estratto autentico delle scritture contabili.

La modifica normativa ha dunque il pregio di semplificare l’iter per l’ottenimento di un provvedimento monitorio.

Una fase preliminare più chiara e delineata.

Il “nuovo” art. 172bis c.p.c. interviene a chiarire, tra l’altro, che “i termini di cui all’articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo”.

L’intenzione del legislatore è dunque quella, per evitare incertezze, di far sì che il Giudice debba sempre pronunciare il decreto di fissazione dell’udienza, che confermi o meno la data già fissata nell’atto di citazione, e soprattutto che i termini a ritroso per le “memorie integrative” decorrano da tale decreto.

Le “memorie integrative” sono infatti il fattore fondamentale per la corretta formazione del contraddittorio in giudizio, nel quale le parti in causa possono dedurre adeguatamente le proprie difese.

Inoltre, nell’ambito delle verifiche preliminari, il Giudice può anche rilevare sin da subito, d’ufficio, l’incompetenza (senza doversi più attendere la prima udienza di cui all’art. 183 c.p.c.).

Ci sono anche altre novità in arrivo!

Il 17 Settembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive alla “Riforma Cartabia”, limitate alla mediazione civile e commerciale e alla negoziazione assistita.

Come sempre, raccomandiamo ai nostri lettori di continuare a seguirci per monitorare l’esito di queste novità: le modifiche al processo civile impattano sulle strategie processuali, e la tutela dei diritti va ogni volta affinata in base al quadro normativo vigente.

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.
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Alessandro Fermi, Counsel
E: a.fermi@nmlex.it
T.: +39 026575181

[1] Ne davamo atto qui:

Processo civile: in arrivo il “Correttivo” della Riforma Cartabia.

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