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Il destino del marchio nelle procedure concorsuali

Ai sensi dell’art. 24, comma 1, codice della proprietà industriale: “A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo”. La giurisprudenza esclude che il fallimento del soggetto titolare del marchio costituisca causa giustificativa del suo mancato utilizzo …

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