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Il Transfer Pricing si applica anche ai finanziamenti infruttiferi: Il riparto dell’onere probatorio tra l’Amministrazione e il Contribuente.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3223 depositata il 10 febbraio 2025, ha ribadito l’orientamento per il quale la disciplina ex art. 110, co. 7 del T.U.I.R in materia di transfer pricing trova applicazione anche per quanto riguarda i finanziamenti infruttiferi infragruppo. La vicenda origina da una contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società italiana, controllante di una società rumena che aveva beneficiato di un mutuo infruttifero concesso dalla prima.

In sintesi, viene stabilito che il finanziamento infruttifero tra imprese dello stesso gruppo non può sottrarsi al cd. principio del “valore normale”, e che spetta al contribuente l’onere della prova riguardo al fatto che tale finanziamento trovi il suo fondamento in precise ragioni economiche del gruppo.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la controllante italiana avrebbe dovuto percepire dalla controllata rumena interessi attivi nell’ammontare stabilito in conformità al principio del cd. “valore normale”, consistente nel “riferimento a condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili”.

In primo ed in secondo grado, inizialmente, veniva accolto il ricorso da parte della società italiana sollevato in merito alle contestazioni dell’ufficio, ciò in quanto, secondo i giudici di merito, il finanziamento oggetto della contestazione per soggiacere alla disciplina ex art. 110, comma 7 del T.U.I.R doveva avere originato una componente di reddito positiva o negativa suscettibile di rideterminazione al valore normale.

L’Agenzia delle Entrate presentava ricorso per Cassazione, accolto dal giudice di legittimità, il quale ha cassato con rinvio al giudice di secondo grado, in diversa composizione, che adesso dovrà decidere secondo i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.

Le Ragioni a fondamento del provvedimento della Cassazione.

La Cassazione argomenta la decisione richiamando precedenti provvedimenti del Giudice di legittimità.

Più nello specifico, richiama le Sentenze nn. 13387 del 2016 e 27018 del 2017, le quali statuiscono che la normativa “transfer pricing” deve trovare applicazione non solo quando il prezzo pattuito risulti inferiore a quello di mercato mediamente praticato, ma anche quando questo sia nullo, delineandosi comunque un indebito trasferimento di ricchezza imponibile verso uno Stato estero.

Già con la sentenza del 2016 n. 13387, la Corte aveva statuito che la normativa sul “transfer pricing” consente di sostituire il controvalore “nullo” dell’operazione di mutuo infruttifero con il tasso di interesse di mercato, da individuarsi dal giudice del rinvio quale quaestio facti.

Nondimeno la n. 27018 del 2017 ribadisce che “l’art. 110 co. 7 del DPR n. 917 del 1986, va inteso come attuativo del principio di libera concorrenza, esclusa ogni qualificazione dello stesso come norma antielusiva, sicché la valutazione del valore normale delle operazioni poste in essere postula l’esame della loro sostanza economica, in una prospettiva di comparazione con analoghe operazioni effettuate tra imprese indipendenti e in libera concorrenza, con la conseguenza che sono soggetti alla medesima disciplina i finanziamenti infruttiferi internazionali tra imprese controllate e controllanti attesa l’esigenza, in funzione dell’unitaria ratio dell’istituto, di oggettivare il valore delle operazioni ai soli fini fiscali, senza che ne siano alterati gli equilibri civilistici tra i contraenti”.

La Sentenza n. 3223/2025 menzionata in epigrafe, in combinato disposto con le decisioni appena menzionate, delinea dunque un preciso filone giurisprudenziale che in precedenza non risultava così ben definito, sussistendo altre diverse decisioni del giudice di legittimità (vd. Ex multis Cass.n. 27087/2014 e Cass. n. 15005/2015) le quali, in realtà, negavano l’applicabilità della disciplina per quanto riguarda i finanziamenti infruttiferi, sulla base del fatto che da questi non derivassero componenti reddituali positive o negative e che da tali operazioni non derivassero aumenti effettivi del reddito imponibile.

L’onere probatorio

La Corte, nella Sentenza n. 3223/2025, precisa anche un aspetto di rilevanza per il contribuente, vale a dire la ripartizione dell’onere della prova in materia di finanziamenti infragruppo.

Secondo il Giudice di legittimità, infatti, spetta all’Amministrazione finanziaria provare la non conformità dei finanziamenti ai prezzi e alle condizioni di mercato.

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate sosteneva che non fosse necessario fornire la prova della non conformità dell’accordo alla prassi di mercato, dato che la stipula di un contratto come il mutuo, implicitamente oneroso e, in questo caso, pacificamente infruttifero, risultava di per sé in contrasto con il principio del “valore normale”. La Corte ha invece ribadito che l’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria deve essere assolto anche in questi casi.

D’altro lato, secondo la Corte spetta invece alla società contribuente l’onere di fornire prova contraria a quanto contestato dall’Amministrazione Finanziaria e dimostrare che il prezzo e le condizioni dell’operazione siano quelli effettivamente dettati dal mercato, con ciò ammettendo che un finanziamento infragruppo infruttifero possa astrattamente trovare fondamento in specifiche ragioni economiche inerenti al gruppo.

Conclusioni

L’intervento della Cassazione fornisce ulteriori elementi di certezza in merito alla ratio applicativa del “transfer pricing” ai finanziamenti infragruppo, con particolare riferimento ai finanziamenti infruttiferi e alla ripartizione dell’onere probatorio tra l’Amministrazione Finanziaria e la società contribuente.

Invero, il differente approccio ermeneutico generava incertezza tra gli addetti ai lavori, trattandosi di un argomento centrale di importanza strategica, commerciale e fiscale che, tendenzialmente, coinvolge tutti i gruppi multinazionali, ed è per questo che tale autorevole precedente giurisprudenziale rappresenta un importante sviluppo per le imprese di caratura internazionale che nella prassi commerciale concedono alle proprie consociate finanziamenti infruttiferi.

Inoltre, la pronuncia non esclude in radice la legittimità di un finanziamento infruttifero, nonostante occorra da parte del contribuente una convincente motivazione a supporto.

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