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In arrivo nuove modifiche al Codice della crisi.

Una nuova stagione di riforme

Il D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, “CCII”), si accinge a vivere una nuova stagione di riforme.

Da un lato, è infatti di prossima emanazione il decreto delegato della L. 111/2023[1] (“Riforma fiscale“) che disciplinerà la transazione fiscale nell’ambito della “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”[2] (di seguito “Composizione negoziata”).

Dall’altro lato, gli organi di stampa hanno riferito di alcuni obiettivi di riforma posti all’attenzione dell’”Osservatorio ministeriale permanente sull’efficienza delle misure e degli strumenti per la regolazione della crisi” (“Osservatorio“)[3], che dovrebbero essere oggetto di una legiferazione ormai prossima.

Transazione fiscale e Composizione negoziata

L’Art. 9, comma 1, lettera a), n. 5, della Riforma fiscale, statuisce che il Governo è delegato a “prevedere la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell’ambito della composizione negoziata, prevedendo l’intervento del tribunale, e introdurre analoga disciplina per l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi“.

Abbiamo già dato atto della precedente modifica al CCII[4], in base alle quale l’art. 25bis, comma 4, CCII, come modificato dal Decreto PNRR, permette ora all’Agenzia delle Entrate di concedere un piano di rateazione del debito tributario fino a 120 (centoventi) rate, al ricorrere di talune condizioni.

Abbiamo anche dato atto[5] di un interpello di favore per il contribuente, che ha riconosciuto la possibilità di fissare un piano di rateazione con importi variabili nell’ambito della Composizione negoziata.

Ora, con il Decreto legislativo di prossima emanazione, verrà superato, nell’ambito della Composizione negoziata, il limite sin qui posto alle transazioni su debiti tributari, e sarà possibile lo stralcio degli stessi.

In ogni caso, il pagamento offerto non potrà essere inferiore rispetto a quanto possa essere destinato alla relativa categoria di creditori nella liquidazione giudiziale e ciò dovrà risultare dall’attestazione rilasciata da un professionista indipendente.

Modifiche ad altre parti del CCI

Il Governo sta sondando, stando a quanto riferito dagli organi di stampa, anche la possibilità di intervenire su alcuni temi posti all’attenzione, come detto, dell’Osservatorio, fra cui: i) la prededucibilità dei crediti professionali nei procedimenti di ristrutturazione dei debiti dei soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale; e ii) nuovi obblighi di segnalazione e allerta, con una altrettanto nuova disciplina delle responsabilità sul punto.

Stay Tuned!

Come è ormai consuetudine, raccomandiamo ai nostri lettori di continuare a seguirci per monitorare l’esito di questi possibili percorsi di riforma.

Le modifiche attese al CCII possono infatti avere un rilevante impatto su molteplici aspetti della vita delle imprese, anche di quelle che non versano né in stato di crisi, né in stato di precrisi.

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.
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Luciano Carnevale, Counsel
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[1] Legge n. 111/2023: “Delega al Governo per la revisione del sistema tributario”.
[2] Di cui agli artt. 12 e ss. CCII.
[3] Istituito con Decreto del Ministro della Giustizia del 29.12.2022.
[4] La “nuova” composizione negoziata dopo il Decreto PNRR.
[5] Composizione Negoziata: l’Agenzia riconosce la possibilità di accordare un piano con rate di importo variabile.

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