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Introduzione dell’arbitro assicurativo in Italia.

Con il DM n. 215/2024, ha visto – finalmente – la luce la disciplina dell’arbitro assicurativo in Italia, istituito presso l’IVASS. Il Decreto istituisce un procedimento di Risoluzione alternativa della controversia (ADR – Alternative Dispute Resolution) da svolgere dinanzi ad un collegio composto da 5 membri di cui 3 scelti da IVASS (tra i quali il Presidente), 1 dalle associazioni di categoria delle imprese assicurative o degli intermediari, 1 dal Consiglio nazionale dei Consumatori (o da altre associazioni di categoria per i clienti non consumatori). I membri devono essere scelti tra soggetti con comprovata esperienza nel settore assicurativo, ma, non essendo dipendenti dell’Autorità, le loro decisioni non potranno valere quali interpretazioni autentiche della normativa dovendo operare in via equitativa nella verifica degli aspetti sottesi al loro esame.

Elemento novativo di questo nuovo procedimento è rappresentato dalla possibilità di esperirlo al posto della mediazione o della negoziazione assistita, permettendo così al cliente di soddisfare le condizioni di procedibilità richieste in ambito assicurativo per l’accesso ad un eventuale giudizio civile dinanzi all’Autorità Giudiziaria. L’articolo 1 del Decreto Ministeriale conferma, infatti, che la procedura stragiudiziale dinanzi all’arbitro assicurativo attua le disposizioni di cui all’articolo 187.1 del codice delle assicurazioni private e dell’articolo 141 del Codice del Consumo. Lo stesso articolo 187.1 pone le procedure ADR che rispettano le disposizioni della parte V, titolo 2-bis del Codice del Consumo, di cui l’articolo 141, come suppletive alla mediazione e alla negoziazione assistita. Questo elemento si rivela particolarmente interessante per i ricorrenti che, scegliendo di rivolgersi all’arbitro assicurativo, hanno a disposizione uno strumento certamente meno oneroso per tentare di risolvere stragiudizialmente le controversie di importo contenuto, optando per una procedura che sulla carta potrebbe avere una tempistica maggiore della mediazione ma che potrebbe fornire elementi più solidi sulla condotta valutativa posta in essere dalla Compagnia al fine di fornire maggiore fondatezza alle pretese avanzate dal consumatore in una eventuale lite avanti l’Autorità Giudiziaria ma solo relativamente alla buona prassi posta in essere.

La competenza dell’Arbitro Assicurativo abbraccia le controversie derivanti da contratti assicurativi, aventi come oggetto il riconoscimento di diritti anche risarcitori, obblighi o facoltà derivanti dagli stessi o questioni inerenti diritti e obblighi contrattuali, sia nei rami vita (per liti di valore inferiore a €150.000, elevabile a €300.000 per polizze di ramo I con prestazioni previste solo in caso di decesso), sia nell’assicurazione contro i danni (€2.500 per danni da responsabilità civile avanzati da terzi danneggiati titolari di azione diretta; €25.000 per tutte le altre controversie) e ai reclami relativi alla violazione delle norme di comportamento disciplinate dal Codice delle Assicurazioni Private (Titolo IX, Capi III, III-bis e III-ter). In ogni caso, la controversia non può riguardare fatti avvenuti oltre 3 anni prima, sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della strada o comunque rimesse alla competenza della CONSAP.

L’adesione al sistema arbitrale delle imprese assicurative e degli intermediari operanti in Italia avverrà automaticamente utilizzando i dati delle rispettive iscrizioni negli albi nazionali. Imprese ed intermediari esteri operanti in regime di libera prestazione di servizi o in libertà di stabilimento possono invece decidere di non aderire comunicandolo all’IVASS ed indicando una procedura di Alternative Dispute Resolution differente, purché riconosciuta dallo Stato Membro d’origine.

Maggiori elementi di valutazione attengono la modalità di articolazione del procedimento, disciplinato dagli articoli 8-12 del DM.

L’introduzione del ricorso all’arbitro assicurativo impone la trasmissione di un preventivo reclamo scritto all’impresa o all’intermediario assicurativo, ai sensi del Regolamento IVASS 24/2008; legittimati attivi sono, quindi, unicamente consumatori, ciò rende evidente come si tratti di un procedimento volto a favorire una maggiore interrelazione tra le parti nel tentativo di eliminare elementi di contrasto che possano spingerle ad adire il Giudice ordinario. Ove l’impresa assicurativa o l’intermediario, legittimati passivi dell’azione, non dovessero rispondere al reclamo ricevuto, ovvero si volesse procedere avverso la risposta ricevuta, il cliente avrà 12 mesi per presentare il ricorso all’arbitro assicurativo.

Ad un manifestato intento di rendere il procedimento snello appare fare da contraltare una normativa che, nell’ottica di garantire il contraddittorio, si presta ad una facile strumentalizzazione a fini dilatori. A seguito della notifica del ricorso, previa valutazione in merito all’inammissibilità del ricorso stesso (ex art. 9 del DM), il procedimento prevede un termine di 40 giorni per effettuare controdeduzioni ed allegare documentazione a sostegno della propria tesi difensiva e, successivamente, un duplice termine per repliche e controrepliche che, senza mutare l’oggetto della domanda, consente di effettuare precisazioni ed allegazioni sottese a quanto indicato in atti.

Con riferimento alla procedura è prevista una modalità di svolgimento interamente telematica, suffragata dall’impossibilità di assumere mezzi istruttori connessi a prove costituende, per cui, al netto della possibilità di interpello delle parti in giudizio, l’intera istruttoria di causa ha natura documentale; ove il Collegio rilevasse la necessità di ampliare l’istruttoria attraverso l’acquisizione di prove testimoniali o perizie tecniche, lo stesso dovrà arrestare ogni operazione dichiarando l’improcedibilità della causa.

Il termine entro il quale deve essere emessa la decisione è di 90 giorni dalla formazione del fascicolo di causa, con possibile proroga di ulteriori 90 in casi di particolare complessità.

Le decisioni dell’Arbitro Assicurativo hanno rilevanza solo sotto il profilo reputazionale. Ove l’impresa non adempia entro 30 giorni, vi sarà la pubblicazione sul sito dell’Arbitro per cinque anni e l’impresa o l’intermediario inadempiente dovrà riportare tale informazione sul proprio sito personale in un’apposita sezione della home page per sei mesi (con possibilità di cancellazione in caso di adempimento o sentenza favorevole all’impresa o all’intermediario). È chiaro, però, il valore che il legislatore intende fornire ad una eventuale decisione del Collegio contribuendo alla diffusione di una valutazione emessa da esperti di diritto assicurativo su specifiche questioni oggetto di reclamo.

Per vedere all’opera questa nuova procedura bisognerà, però, attendere ottobre 2025, termine entro il quale l’IVASS dovrà emanare le disposizioni tecniche e attuative (entro il 9 maggio) e formalizzare l’avvio dei lavori.

Le considerazioni conclusive connesse a questo istituto di nuova introduzione non appaiono, prima facie, del tutto convincenti.

Appare infatti sin troppo facile incorrere nell’errore di considerare lo strumento dell’arbitro assicurativo come un reale mezzo di risoluzione alternativa delle controversie, in pieno contrasto con la stessa definizione che di questo strumento è data dall’art. 1 co. 1 lett. A) del DM in discussione.

Questo strumento, infatti, non sembra evidentemente vocato a risolvere le controversie che insistono avanti ai Giudici ordinari ma, al più, uno strumento di verifica della buona prassi nella gestione dei sinistri posta in essere dalla Compagnia.

L’art. 8 determina, senza possibilità di fraintendimento, che il ricorso all’arbitro assicurativo può essere proposto dopo aver ricevuto risposta al reclamo formulato o decorso il termine per riceverla, ed in ogni caso deve aver medesimo oggetto del reclamo formulato eliminando da ogni possibile considerazione quello che è il merito della controversia che resta al di fuori delle competenze dell’arbitro.

La stessa composizione del Collegio, formulata in un’ottica evidentemente garantista, appare in contrasto con la necessità di procedere ad una rapida valutazione dell’oggetto del ricorso ampliando il numero degli interessati considerevolmente anche rispetto alle ordinarie procedure arbitrali chiamate a dirimere controversie molto spesso più rilevanti.

Da ultimo, la necessaria imposizione ad una decisione secondo equità, senza nessuna decisione in punto di diritto e senza nessuna interpretazione della norma, rimarca una antitetica volontà del legislatore che, se da un lato manifesta la volontà di fornire fondatezza alla valutazione al punto di imporre la scelta del collegio tra eminenti esperti di settore e prevedere la pubblicazione per 5 anni della decisione assunta, dall’altro indebolisce le considerazioni che questi sono chiamati ad emettere imponendo unicamente un ragionamento secondo equità, sulle considerazioni oggetto di reclamo (dunque molto settoriali) e senza possibilità alcune di ottenere, all’atto pratico, utili informazioni che possano condurre le parti ad una convergenza nel merito, volta a dare senso ad uno strumento che nasce al fine per risolvere le controversie in modo alternativo.

Sicuramente degna di nota la possibilità di adire questo strumento a costi molto inferiori rispetto al procedimento di mediazione, ma il rischio di ottenere una pronuncia solo a distanza di un anno dall’insorgere della controversia rappresenta un rischio prezzo troppo alto da pagare se comparato con i benefici che ne potrebbero derivare.

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