Opinioni
L’IVA nella fornitura di carte carburante
Il caso sottoposto alla Corte di Giustizia
Come noto, la Corte di Giustizia UE con la sentenza 15 maggio 2019 C-2358/2018 (Vega International), ha stabilito che la fornitura di schede carburante da parte della controllante alle proprie controllate – in uno schema nel quale la prima rifattura alle seconde con una maggiorazione il carburante acquistato utilizzando le carte avute in dotazione – non configura cessione di carburante ma prestazione di servizi di credito.
Il caso sottoposto alla Corte di Giustizia riguardava una società austriaca che, nell’ambito della propria attività di trasportatore internazionale di veicoli svolta mediante varie società controllate aventi sede in differenti Stati Membri, organizzava e gestiva anche la fornitura alle società controllate di carte carburante, emesse da diversi fornitori.
Tutti gli acquisti effettuati mediante le schede carburante venivano fatturati con IVA dai diversi fornitori alla società austriaca controllante. Successivamente, quest’ultima rifatturava alle proprie controllate il carburante messo a disposizione ai fini della prestazione del servizio di trasporto di veicoli con una maggiorazione del 2% a titolo di remunerazione per la prestazione del servizio svolto in favore delle proprie controllate, che quindi sopportavano il costo del rifornimento.
La società controllante chiedeva il rimborso dell’IVA versata ai fornitori di carburante alle autorità fiscali polacche, le quali opponevano un rifiuto, confermato in sede giudiziale dai competenti Tribunali di merito. Le corti polacche ritenevano – sulla base dei principi già espressi dalla Corte di giustizia in tema di leasing nella sentenza relativa alla causa C-181/2001 (Auto Lease Holland) – che un accordo relativo alla gestione del carburante non costituisce un contratto di cessione di carburante ma piuttosto un contratto di finanziamento per l’acquisto di quest’ultimo.
La Corte suprema amministrativa della Polonia, investita da ultimo del caso, operava un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE chiedendo a quest’ultima di stabilire se, ai fini IVA, le operazioni simili a quelle poste in essere dalla Vega International costituissero operazioni complesse aventi come obiettivo principale la cessione di carburante (e quindi di beni ai sensi dell’art. 14, paragrafo 1, della Direttiva 112/2006), per le quali l’IVA versata in Polonia poteva essere recuperata dalla Vega International, ovvero delle operazioni di concessione di credito, esenti da IVA ai sensi dell’art. 135, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva 112/2006.
Le motivazioni della Corte di Giustizia
La Corte ha motivato la propria decisione sostenendo che la vendita veniva effettuata nei confronti della controllata polacca e non nei confronti della controllante Vega International. Tale aspetto si evince, secondo la Corte, dal fatto che solo la controllata era titolare del potere di disporre del carburante come proprietario (espressione con cui la Direttiva IVA 112/2006 definisce la cessione di beni rilevante ai fini IVA), di decidere le modalità di acquisto del carburante stesso, la quantità, la qualità, il punto vendita presso cui effettuare il rifornimento. In proposito, anche la Corte di Giustizia richiama la sentenza resa nella causa C181/2001 (Auto Lease Holland), nella quale era stato stabilito che nel contratto di leasing di un autoveicolo, il locatario è il soggetto legittimato a disporre del carburante come se fosse il proprietario di tale bene, in quanto è costui che ottiene il carburante presso le stazioni di rifornimento, mentre il locatore del veicolo in leasing non dispone mai del potere di decidere in che modo e per quali scopi debba essere utilizzato il carburante.
Inoltre, secondo la Corte di Giustizia, solo apparentemente le cessioni venivano effettuate a spese della controllante Vega International, in quanto la totalità dei costi di rifornimento venivano ribaltati sulle controllate, con una maggiorazione del 2% per il servizio di concessione di credito.
Di conseguenza, poiché la cessione del carburante veniva effettuata in favore della controllata polacca e non in favore della Vega International, quest’ultima non poteva chiedere il rimborso dell’IVA pagata sulle fatture che le venivano presentate in qualità di intermediario (acquirente delle schede carburante e non del carburante).
Come naturale corollario di quanto precede, la Corte ha stabilito che nei rapporti tra la Vega International e la propria controllata polacca si verificava una prestazione di servizi avente natura di concessione di credito esente da IVA (art. 135, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva 112/2006).
La prassi interna
Prima della sentenza della Corte di Giustizia qui in discussione, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 ha ritenuto validi, ai fini della detrazione dell’imposta, i pagamenti di carburante effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, a condizione che tali pagamenti siano allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di pagamenti tracciabili (carte di credito, carte di debito, bonifici bancari, ecc.) di cui al Provvedimento n. 73203/2018 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
La prassi interna potrebbe quindi apparire compatibile con la sentenza della Corte di Giustizia, nella parte in cui riconosce il diritto alla detrazione al soggetto che in ultimo sostanzialmente acquista il carburante. Tuttavia, la sentenza della Corte di Giustizia apre scenari inediti, in quanto potrebbe comportare la riqualificazione come concessione di credito di una o più delle transazioni relative alla catena di pagamenti, con conseguenze potenzialmente rilevanti sulle modalità di fatturazione dei rapporti intermedi e, da ultimo, sul soggetto terminale della catena.
La prassi in alcuni Stati UE
A livello comunitario, taluni Paesi come Austria, Germania, Svezia e Belgio hanno espressamente recepito le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Altre amministrazioni finanziarie comunitarie, come ad esempio in Francia, ad oggi, non hanno preso espressamente posizione. In Spagna, l’amministrazione finanziaria ha invece sostenuto che la sentenza Vega International non è applicabile, in quanto i maggiori fornitori di carburante in Spagna emettono carte carburante nell’ambito di contratti di commissione d’acquisto, con la conseguenza che la detrazione IVA è riconosciuta al soggetto “intermediario”. In ragione di questa prassi, secondo l’amministrazione spagnola il caso sottoposto all’esame della Corte di Giustizia difficilmente si verificherebbe in Spagna.
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