Opinioni
Nuove regole per la Mediazione civile e commerciale.
Le linee-guida del “Correttivo” alla Riforma Cartabia.
Il D.Lgs. n. 216/2024 (“Correttivo“) ha introdotto alcune modifiche alla – da poco – riformata disciplina della mediazione civile e commerciale (la “Mediazione“), contenuta nel D.Lgs. n. 28/2010.
Già la “Riforma Cartabia” (D.Lgs. n. 149/2022) era infatti recentemente intervenuta anche sulla Mediazione: il Legislatore ha però voluto porre rimedio, a pochi mesi di distanza, a talune inefficienze e problematiche pratiche, modificando le norme del D.Lgs. n. 28/2010 in materia di:
- Mediazione telematica e svolgimento degli incontri a distanza;
- Durata della Mediazione e sua proroga;
- Forma della procura per la partecipazione all’incontro di Mediazione;
- Effetti sostanziali della domanda di Mediazione;
- Decorrenza dei termini dopo la Mediazione;
- Rapporto tra verbale di Mediazione e accordo di conciliazione;
- Esenzione d’imposta e gratuito patrocinio.
Soffermiamoci su alcuni aspetti importanti del Correttivo.
Primo Focus: la durata della Mediazione.
Il Correttivo corregge l’Art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, e fissa la durata massima della Mediazione in n. 6 (sei) mesi, da intendersi non assoggettati a sospensione feriale dei termini e decorrenti:
(i) dalla data di deposito della domanda, in caso di procedimento volontario (in tal caso il termine è prorogabile dopo l’instaurazione, ma prima della scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi);
(ii) dalla data di deposito dell’ordinanza con cui il Giudice: (a) rileva che la mediazione obbligatoria non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, o (b) in caso di mediazione delegata, dispone l’esperimento di un procedimento di mediazione. In tal caso è prorogabile di tre mesi, ma una sola volta, e la proroga dev’essere portata a conoscenza del giudice mediante produzione in giudizio dell’accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.
In ogni caso, infatti, l’accordo di proroga deve risultare dal verbale di Mediazione ovvero da un separato accordo scritto da allegare allo stesso.
La modifica dell’Art. 6 si applica ai procedimenti di Mediazione pendenti alla data di entrata in vigore del Correttivo.
Secondo Focus: la delega per partecipare alla Mediazione.
Il nuovo Art. 8 D.Lgs. 28/2010, al comma 4bis, chiarisce che, qualora le parti non possano presenziare alla Mediazione “per giustificati motivi” (Art. 8, comma 4), è possibile delegare un terzo con “atto scritto con firma non autenticata e contenente gli estremi del documento di identità del delegante”.
Solo nei casi di cui all’Art. 11, comma 7 D.Lgs. n. 28/2010 (stipulazione di uno dei contratti o compimento di uno degli atti previsti dall’Art. 2643 c.c., soggetti a trascrizione) il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Il Correttivo si prefigge dunque lo scopo di superare talune pronunce giurisprudenziali, che richiedono la procura notarile al difensore per rappresentare l’assistito in Mediazione.
Terzo Focus: la conclusione del procedimento: effetti della mediazione sul termine di decadenza e decorrenza.
Sulla decorrenza del termine decadenziale per l’introduzione della domanda giudiziale a seguito di mancato accordo, al fine di risolvere altri dubbi interpretativi della Riforma Cartabia, il Correttivo chiarisce, con l’Art. 11, comma 4bis, D.lgs. n. 28/2010, che il giudizio deve essere proposto nel termine decadenziale di cui all’Art. 8, comma 2, dello stesso D.Lgs. 28/2010, “decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo”.
Stay Tuned!
Ancora una volta raccomandiamo ai nostri lettori di continuare a seguirci per monitorare l’esito delle riforme del processo civile e degli istituti di c.d. “Alternative Dispute Resolution”: come sempre, l’intervento del Legislatore può comportare modifiche sulle strategie processuali e sulla tutela dei diritti.
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