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Nuove tecnologie e profili legali. Un ponte tra negoziato e contenzioso per ridurre l’incertezza e programmare l’assistenza professionale.

Si è tenuta il 28 novembre 2024 nella sede romana dello Studio Nunziante Magrone la round table in cui professionisti ed esperti del settore sono intervenuti per confrontarsi ed analizzare, sotto molteplici aspetti, la delicata tematica relativa all’influenza dell’intelligenza artificiale che, sempre più frequentemente, interviene e caratterizza il mondo del diritto. Il Convegno ha permesso di affrontare potenzialità, sfide e criticità che l’utilizzo dell’AI può determinare nel sistema giuridico e giudiziale, con un particolare focus in materia di contenzioso internazionale ed arbitrati oltre che sul processo di negoziazione, ponendo l’accento sul ruolo che l’avvocato può ricoprire nella tutela dei diritti dei soggetti di volta in volta coinvolti e sulle ultime disposizioni normative adottate in materia a livello comunitario e sui rischi che il professionista affronta utilizzando uno strumento così potente senza la dovuta attenzione.

Il Convegno – Innovazione e Legaltech: opportunità che passa attraverso competenze ed etica.

Hanno preso parte alla round table il nostro Antonio Longo che ha curato l’introduzione e la presentazione dei professionisti invitati e la chiusura dell’evento, offrendo una panoramica sul tema e tirando le somme dei preziosi contributi degli esperti e Giorgio Leccisi, presidente del Consiglio direttivo della Camera Arbitrale nazionale ed internazionale di Roma che ha partecipato in qualità di moderatore sollevando anche una riflessione in tema di etica e necessità dell’apporto umano in ogni questione trattata e risolta tramite l’ausilio dell’AI.

Di seguito, una breve presentazione degli interessanti contributi resi dagli esperti intervenuti:

  • L’avv. Marco Cosentino L.L.M., partner dello Studio, ci ha introdotto in una prima riflessione sull’impatto rivoluzionario della tecnologia e della intelligenza artificiale nel processo civile ed arbitrale offrendo una comparazione tra il sistema nazionale di civil law e quello di common law ed evidenziando come, al momento attuale, sia stato sviluppato un utilizzo sempre crescente dei software AI in diversi momenti del procedimento giudiziale, e precisamente: a) nella fase istruttoria; b) nella predizione del risultato finale; c) nella formulazione del giudizio. Quanto al primo dei momenti citati l’avv. Cosentino ha chiarito come i software AI consentano oggi di analizzare grandi quantità di documenti anche attraverso strumenti di Natural Language Processing in grado di identificare informazioni e modalità di esposizione con un evidente abbattimento dei tempi di cui avrebbe bisogno un professionista per compiere la medesima attività e consentendo, al contempo, di identificare rischi potenziali nascosti nel dato letterale di email, comunicazioni o note interne accelerando il processo ed eliminando alcune possibili escamotage utilizzati per trasmettere informazioni riservate. Allo stesso modo, le stesse utilità del sistema di AI, sono rinvenibili anche nel processo giudiziale ove le nuove tecnologie ricoprono, con una incidenza sempre maggiore, un ruolo di essenziale rilievo nell’analisi delle prove digitali ma anche in fase di deposizione di testi, scelta dei giurati e soprattutto elezione degli arbitri nel contesto internazionale incrociando dati a conferma dell’expertise e dell’inclinazione giuridica su determinate fattispecie. Focus ulteriore è stato dedicato, in maniera ancor più accentuata e in rapido accrescimento, all’adozione di software di AI nel corso delle procedure arbitrali che ha reso possibile la risoluzione di dispute in modalità completamente virtuale tramite l’utilizzo di piattaforme in grado di gestire in via del tutto autonoma il deposito dei documenti, l’assegnazione degli arbitri fino alla gestione delle udienze spingendosi sino all’utilizzo di software (es. Blue J Legal) in grado di predire il possibile esito di un giudizio arbitrale basandosi sulle decisioni assunte per procedimenti analoghi e l’analisi di giurisprudenza similare. Oltre ad una approfondita presentazione del livello di automazione dei processi che i software di AI ci hanno consentito di raggiungere ed ancora in corso di evoluzione, l’avv. Cosentino ha consentito di evidenziare come una particolare attenzione debba essere riservata alle informazioni fornite ai sistemi di AI, per evitare bias algoritmici, ovvero degli errori dovuti ad assunzioni errate nel processo di apprendimento automatico, che possano comportare, come riscontrato, risultati errati nell’analisi dei dati e che dunque rendono necessario addestrare gli algoritmi su dati imparziali così da evitare l’influenza negativa su detti processi. Proprio alla luce del rilevamento di tali imperfezioni dei sistemi, l’avv. Cosentino ha sottolineato la necessità di continuare a tutelare trasparenza e cybersecurity dei dati sensibili che continuano a ricoprire una posizione di assoluta priorità nel delicato processo di sviluppo ed applicazione dei software di intelligenza artificiale senza dimenticare il ruolo di essenziale rilievo che deve ricoprire l’uomo, ed il professionista, nel controllo dei dati prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale.
  • L’Avv. Massimo Antonazzi, docente di tecniche e strategie di negoziazione e co-fondatore della piattaforma NegotrAiner, ci ha consentito di approfondire la rilevanza che il sistema di AI ha ormai da tempo assunto nel campo della negoziazione come supporto e prezioso alleato della figura del negoziatore soprattutto nella fase iniziale di raccolta delle informazioni. L’avv. Antonazzi ha infatti spiegato che le nuove tecnologie possono certamente rappresentare un essenziale valore aggiunto nel processo di negoziazione essendo però necessario circoscrivere l’ausilio che possono portare alla sola fase iniziale del processo, ovvero quella cosiddetta “strategica”. È stato precisato, infatti, che i sistemi di intelligenza artificiale debbano rappresentare un sostegno per le figure professionali dei negoziatori, raccogliendo le informazioni necessarie per impostare ed avviare il processo, rappresentando dunque uno strumento indispensabile per accorciare le attività di raccolta ed avvio della negoziazione. L’avv. Antonazzi ha ribadito come la sua solidata esperienza nella materia abbia evidenziato che l’utilizzo dell’AI nel processo negoziale possa essere limitata unicamente allo sviluppo della fase strategica, appena descritto, escludendo che i software possano prestare un contributo efficace ed efficiente in momenti successivi in cui è stato accertato che i sistemi di AI pongano in essere condotte invero ostruzionistiche, creando problemi di natura tecnica rispetto allo sviluppo del negoziato, generando consistenti asimmetrie di potere in favore di chi ricorre a tali sistemi, circostanza questa che non ha escluso ex sé l’utilizzo dei software per le fasi di sviluppo del negoziato. Da ultimo, l’avv. Antonazzi ha fornito qualche ulteriore spunto critico rimarcando come i sistemi di AI possano essere utilmente sfruttati, in tema negoziale, anche nella fase di training creando dei modelli strutturali connotati da una elevata qualità informativa e raccolti nei sistemi c.d. knowledge base in grado di contenere e conservare tutte le informazioni utili per impostare l’attività d formazione anche dei professionisti che andranno poi a condurre il processo di negoziato.
  • L’avv. Roberto Mazzeo, counsel dello Studio, ci ha offerto un’analisi concreta delle possibili nefaste conseguenze che l’utilizzo non accurato dei dati elaborati da software di AI possono verificarsi nei processi giudiziali, presentando il caso dell’avvocato americano Steven Schwartz e le novità introdotte, proprio in materia di intelligenza artificiale dal Regolamento UE N. 2024/1689 c.d. AI act, approvato lo scorso 13 giugno 2024 con cui è stato tracciato un perimetro all’utilizzo più sicuro e trasparente dei software di AI, anche al fine di evitare i gradi errori commessi nel citato processo. Il caso portato alla nostra attenzione è quello incardinato al Tribunale di Manhattan dal Sig. Roberto Mata contro l’aviolinea colombiana Avianca e nel corso del quale l’avv. Schwartz, nominato dal ricorrente, per sostenere la propria linea difensiva e tutelare i diritti del cliente si è avvalso di una consistente mole di precedenti giurisprudenziali selezionati dal software AI ChatGPT e rivelatisi, in seguito, del tutto inesistenti. Con la presentazione di questo caso, l’avv. Mazzeo ha consentito di analizzare le conseguenze estreme degli errori che i sistemi di AI possono causare senza la supervisione accurata da parte del professionista, come nel caso Schwartz, che decide di avvalersene senza dare applicazione a quel dovere di controllo che è un preciso obbligo professionale. Anche in risposta ad eventi come quello appena descritto ed alla gestione di ogni aspetto connesso ai sistemi di intelligenza artificiale è stato approvato il Regolamento EU c.d. AI Act, la prima legislazione che nasce con l’obiettivo di proteggere i diritti fondamentali dai sistemi di AI. Nell’ottica di rafforzamento della tutela dei cittadini, quindi, viene circoscritto l’ambito di applicazione della AI, escludendo tutti quei sistemi che possono comportare una minaccia per i diritti dell’individuo e vietando l’utilizzo di software che raccolgono e trattano dati sensibili con conseguenze particolarmente invasive nella sfera intima dell’individuo (es. sistemi di riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nelle scuole). Con lo stesso intento, il Regolamento prevede anche numerosi obblighi che provider e deeployer sono tenuti a rispettare nell’utilizzo dei sistemi di AI tra cui ricordiamo in questa sede l’obbligo di trasparenza e quello di valutazione per sistemi ad alto rischio imponendo un valutazione accurata ed antecedente alla immissione sul mercato del potenziale rischio di utilizzo del software e di sistemi di mitigazione dello stesso, qualora riscontrato. Da ultimo, l’avv. Mazzeo ha posto l’accento sulle tempistiche di entrata in vigore del Regolamento per il quale è stato previsto un periodo transitorio di sei mesi, a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale avvenuta il 2 agosto 2024, per l’introduzione di alcuni presidi ed attività e sino ad anno per la completa applicabilità rimarcando come, per l’intero lasso di tempo citato, i sistemi non saranno sanzionabili per condotte contrarie alle norme, non adeguate o idonee a causare danni. Le sanzioni potranno essere irrogate solo a partire dal 2026, un arco temporale di ben due anni dall’entrata in vigore di una legge che intende tutelare i diritti degli individui dall’utilizzo non conforme di sistemi di intelligenza artificiale che, tuttavia, viaggiano a ben altre velocità.

Il ricco confronto e gli stimolanti contributi che sono stati offerti dagli esperti del settore hanno dunque consentito di approfondire una tematica estremamente attuale che sta entrando in modo sempre più consistente nella vita di ciascuno di noi e, per quanto di interesse nella round table tenuta nella nostra Sede romana, nel processo giudiziale ed arbitrale. A fronte dell’evidente ausilio che i software di AI possono apportare all’attività professionale forense e giudiziale, velocizzando processi lunghi e dispendiosi ed offrendo analisi puntuali e rapide di grandi moli di prove, documentazioni e materiali, tutti i nostri esperti sono tuttavia stati concordi nell’affermare, ciascuno per il proprio segmento di esperienza, la necessità di esercitare una stretta attività di vigilanza e controllo sui risultati delle analisi prodotte dai software AI senza mai far venire meno il ruolo ed il superiore contributo del professionista ai sistemi tecnologici.

L’analisi ben si conclude con una frase citata dall’avv. Cosentino che proprio riferendosi ad una tematica proiettata sul futuro ma solidamente ancorata, come visto, alla natura umana di chi ne cura lo sviluppo ha ricordato ai presenti che “Ci sarà sempre una penna per scrivere il futuro e mai una gomma per cancellare il passato”.

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Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all’interno dello Studio.

Marco Cosentino, Partner
E: m.cosentino@nmlex.it
T.: +39 06 695181

Roberto Mazzeo, Counsel
E: r.mazzeo@nmlex.it
T.: +39 06 695181

Beatrice Betti, Associate
E: b.betti@nmlex.it
T.: +39 06 695181

Valerio Penna, Associate
E: v.penna@nmlex.it
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