Opinioni
Torri eoliche: la Cassazione si schiera a favore del contribuente
Le Torri eoliche alla prova del saldo IMU 2020 dopo che la Cassazione ha emesso le prime pronunce in merito alla corretta interpretazione della Legge di Stabilità 2016, assumendo una posizione favorevole al contribuente.
Con il nostro Alert Tax del 1° luglio scorso La rendita catastale delle torri eoliche: L’unicorno esiste davvero? abbiamo dato conto della problematica questione che riguarda la determinazione della rendita catastale delle torri eoliche, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e del vasto contenzioso scaturito tra l’amministrazione finanziaria e gli operatori degli impianti eolici
Le ragioni del contenzioso
Giova ricordare che la Legge di Stabilità 2016 ha previsto l’esclusione dal computo della rendita catastale degli impianti funzionali allo specifico processo produttivo. L’intento dichiarato del Legislatore era quello di attenuare il peso della fiscalità locale (in particolare l’IMU) sugli immobili a “destinazione speciale” (categoria catastale D) ed a “destinazione particolare” (categoria catastale E).
Secondo la Legge di Stabilità 2016, a decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili dei gruppi D ed E deve tenere conto del “suolo” e delle “costruzioni”, nonché degli “elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità”, ma non deve, invece, considerare “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”
Alla luce di tale normativa le imprese operanti nel settore eolico, ritenendo le torri di sostegno degli aerogeneratori funzionali al processo di produzione dell’energia eolica, hanno presentato una variazione in diminuzione della rendita catastale dei fabbricati interessati escludendo dal computo della rendita la torre eolica. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, andando di contrario avviso, ha sin da subito ritenuto che le torri non hanno natura di “impianti”, ma piuttosto di “costruzioni” e concorrono, quindi, alla formazione della base imponibile IMU.
Di qui, ne è scaturito un lungo contenzioso che, nelle fasi di merito dinanzi le Commissioni Tributarie svoltesi sinora, ha avuto esiti diversi, per la maggior parte favorevoli ai contribuenti.
La posizione assunta dalla Cassazione
La Suprema Corte, muovendo dalle ragioni di fondo che hanno ispirato la riforma introdotta dal Legislatore con la Legge di Stabilità del 2016 e ritenendo che le torri di sostegno svolgono una funzione propria nell’ambito del processo di produzione dell’energia eolica, ha pienamente condiviso le ragioni giuridiche da sempre addotte dagli operatori di settore per contrastare gli avvisi di accertamento catastale che, a partire dal 2016, si sono visti recapitare dall’Agenzia delle Entrate.
Sostanzialmente, la Cassazione, con una serie articolata di argomentazioni tecnico-giuridiche, ha riconosciuto che le torri eoliche non hanno solo una funzione passiva di sostegno dell’impianto, ma sono esse stesse componenti impiantistiche necessarie al suo funzionamento.
Le conseguenze derivanti da queste prime pronunce della Cassazione
L’interpretazione fornita dalla Suprema Corte potrà essere invocata a sostegno della posizione difensiva del contribuente nei giudizi tuttora pendenti dinanzi le Commissioni di merito.
Peraltro, l’orientamento della Cassazione non può ancora considerarsi “consolidato”, in quanto sia nei gradi di merito che in sede di legittimità pendono ancora numerosi ricorsi in attesa di essere esaminati e non si può escludere a priori che l’orientamento ad oggi favorevole agli operatori del settore eolico possa subire un’inversione di tendenza.
Appare, comunque, opportuno e necessario coltivare il contenzioso, e, nel farlo, è fondamentale effettuare una analitica disamina delle diverse e variegate argomentazioni che sono state usate sia dalla giurisprudenza di merito favorevole agli operatori, che dalla più recente richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Contromisure nelle mani dei contribuenti: pro e contro
In attesa che il contenzioso pendente si definisca, i contribuenti risultati vittoriosi nei giudizi di merito – stante la riconosciuta provvisoria esecutività delle sentenze emesse nei giudizi aventi ad oggetto atti di accertamento catastale – potranno prendere in considerazione l’idea di adottare sin d’ora delle azioni a tutela dei propri diritti, vieppiù considerando la posizione interpretativa espressa dai Giudici di legittimità.
Innanzitutto detti contribuenti “anticipando” l’esito dei giudizi in corso, potranno, da un canto, ricalcolare il saldo IMU di imminente scadenza (16 dicembre 2020), escludendo dalla base imponibile il valore delle torri; dall’altro, potranno richiedere ai Comuni il rimborso dell’eccedenza di IMU versata a partire dal 2016 sulla base delle maggiori rendite catastali precedenti la legge di Stabilità 2016.
Ciò per scongiurare l’eventualità che i Comuni non siano in grado di rimborsare le maggiori somme versate (tenendo conto anche dell’entità degli importi versati dai singoli contribuenti in eccedenza negli anni precedenti). Non è, infatti, infrequente che i Comuni, soprattutto piccoli, traggano dall’IMU dei pochi impianti industriali esistenti nel loro territorio risorse vitali che vengono immediatamente spese e non sono più disponibili per eventuali rimborsi.
Naturalmente tale modus agendi non è immune da rischi.
Un primo rischio, nel caso di versamento ridotto dell’IMU (a partire dal saldo 2020), è che la Cassazione muti orientamento (trattandosi di una giurisprudenza totalmente nuova e nata a settembre 2020) e i Comuni contestino ai contribuenti l’insufficiente versamento.
Un secondo rischio, nel caso di richiesta di rimborso della maggiore IMU indebitamente versata includendo nel computo il valore delle torri, è quella di vedersi opporre dal Comune un diniego. Il che aprirebbe le porte a diversi scenari in termini di strategie difensive da attuare per ottenere il rimborso nel minore tempo possibile, senza attendere l’esito definitivo del giudizio relativo alla rendita, che – visto i tempi che corrono – potrebbe subire ritardi straordinari.
I richiamati rischi aumentano esponenzialmente nel diverso caso in cui in pendenza del giudizio il contribuente abbia ottenuto una pronuncia sfavorevole.
In questa ipotesi sia il ricalcolo dell’IMU, che la richiesta di rimborso non troverebbero legittimo fondamento nella provvisoria esecutività di una pronuncia ottenuta dallo stesso contribuente, ma semplicemente nell’indirizzo recentemente assunto dalla Suprema Corte a favore delle tesi sostenute da altri contribuenti in altri giudizi simili. Non essendo il nostro un paese di common law la legittimazione di una condotta giuridicamente (fiscalmente) rilevante sulla base di una pronuncia emessa dalla Corte di legittimità in un diverso procedimento è molto labile. Le chances di ottenere il rimborso in questo caso sarebbero decisamente remote considerando che dipenderebbero dall’esercizio discrezionale del potere di autotutela, che un funzionario (comunale), a fronte di una sentenza favorevole alla parte pubblica (Agenzia del Territorio), difficilmente porrebbe in essere temendo gli effetti dannosi di un controllo della Corte dei Conti sul proprio operato.
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