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Trasferimento di azienda; l’opposizione dei lavoratori impedisce il trasferimento del rapporto di lavoro.

Una pronuncia del Tribunale di Ravenna (Sent. 26 giugno 2025) rischia di aprire una breccia nell’orientamento, da anni consolidato, che nega il diritto dei lavoratori ad opporsi al trasferimento.

La sentenza in questione tratta di un trasferimento di ramo di azienda con oltre cento dipendenti. I ricorrenti, la maggioranza dei lavoratori, dichiaratisi dissenzienti al trasferimento dei loro rapporti di lavoro, chiedono che la società cedente venga condannata al ripristino del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità rispetto alla cessione. Il Tribunale di Ravenna accoglie il ricorso dei lavoratori.

In punto di trasferimento d’azienda, la giurisprudenza ha da sempre ritenuto che il lavoratore non avesse diritto ad opporsi alla cessione. Ciò in quanto la cessione d’azienda configurerebbe una successione legale nel contratto di lavoro, con conseguente esclusione, ai fini del perfezionamento del contratto di cessione, del consenso dei lavoratori ceduti.

Il Tribunale di Ravenna ritiene che detto orientamento giurisprudenziale non sia conforme ai principi comunitari in materia e che debba quindi essere disatteso.

L’art. 2112 c.c., che disciplina il diritto dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, è stato novellato in attuazione delle direttive comunitarie 1977/187/CEE, 1998/50/CE e 2001/23/CE. Lo scopo di tali direttive era quello di tutelare i lavoratori a fronte del passaggio ad un altro soggetto presso il quale vogliono continuare a lavorare ed è per questa ragione che è stata adottata dal legislatore italiano una nozione iper-estensiva di “azienda” e di “ramo d’azienda” – nozione che considera ramo d’azienda qualsiasi “articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento” (art. 2112, c.c. , ult. comma). Tuttavia, sottolinea il Tribunale di Ravenna, le nozioni iper-estensive di azienda e di ramo d’azienda vanno applicate alle ipotesi in cui i lavoratori aspirano a rimanere a lavorare all’interno dell’azienda ceduta e, dunque, di “passare” dal cedente al cessionario, con il passaggio dell’azienda ceduta. Quando invece i lavoratori non volessero passare alle dipendenze del cessionario, le nozioni iper-estensive di “azienda” e di “ramo d’azienda” ex art. 2112 c.c. non trovano applicazione.

Inoltre, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenze Katsikas, Merckx e Temco) riconosce un diritto generalizzato dei lavoratori ad opporsi al trasferimento automatico del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario e pertanto, anche la normativa italiana andrebbe interpretata nel senso di riconoscere il diritto di opposizione dei lavoratori.

In conclusione, sostiene il Tribunale di Ravenna, in caso di opposizione dei lavoratori al trasferimento, non c’è alcun “passaggio” automatico alle dipendenze del cessionario, con la conseguenza che i lavoratori hanno diritto a rimanere alle dipendenze dell’azienda cedente.

Si tratta senza dubbio di una pronuncia che, seppur ad oggi isolata e non definitiva, farà molto discutere e da cui potrebbero derivare conseguenze dirompenti nelle operazioni di trasferimento d’azienda.

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Michele Giammusso, Counsel
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