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Valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy.

Il 2024 si è inaugurato con l’entrata in vigore della Legge n. 206 del 27 dicembre 2023.

Obiettivi della Legge sono valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy. Svariati i temi – trasversalmente – trattati: dalla istituzione del Fondo nazionale del made in Italy, alla tutela ed incentivazione della proprietà intellettuale, passando per la transizione verde e digitale (nella moda), istruzione – con l’istituzione del “liceo del made in Italy – e spingendosi, addirittura alla Blockchain, per la tracciabilità delle filiere. Vediamo più da vicino i temi relativi alle tematiche IP e IT:

Voucher 3I – Investire in innovazione

Viene riproposto il Voucher 3I, incentivo economico volto ad agevolare start-up innovative e microimprese nell’acquisto di servizi di consulenza relativi a:

  • verifica della brevettabilità di un’innovazione;
  • svolgimento delle ricerche di anteriorità preventive;
  • redazione della domanda di brevetto e di deposito presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi);
  • estensione della domanda nazionale all’estero.

La Legge ha stanziato 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024.

Criteri e le modalità di attuazione del Voucher 3I saranno definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale

Al fine di tutelare e prevenire l’estinzione di marchi di particolare interesse e valenza nazionale – salvaguardandone la continuità – il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio delle imprese titolari o licenziatarie di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intendano cessare definitivamente l’attività svolta.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy potrà utilizzare detti marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero.

Registrazione marchi per i luoghi della Cultura

Al fine di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese, gli istituti e i luoghi della cultura possono registrare – ai sensi dell’art 19, c. 3, del codice della proprietà industriale, il marchio che li caratterizza e possono concedere l’uso del proprio marchio a terzi a titolo oneroso.

Imprese culturali e creative & Creatori digitali

La Legge ha indicato le caratteristiche che un’impresa deve avere ai fini dell’ottenimento della qualifica di Impresa Culturale e Creativa, istituendo – per quelle di interesse nazionale – un apposito albo presso il Ministero della Cultura, anche al fine di tutelarne i relativi marchi storici.

Le Imprese culturali e creative – di cui all’art. 25 della Legge – potranno introdurre, nella propria denominazione sociale – la dicitura “ICC” (impresa culturale e creativa) e utilizzare tale denominazione nella propria documentazione.

Ed al fine di promuovere gli investimenti sul territorio nazionale dalle ICC, il Ministero della Cultura eroga contributi in conto capitale, autorizzando una spese di 3 milioni di euro all’anno per il periodo 2024-2033.

La Legge ha, altresì, istituito un repertorio dedicato alla tutela delle opere dei creatori digitali, nel registro pubblico generale delle opere protette, di cui all’art. 103 della Legge n.633/1941 (Legge sul diritto d’autore).

Certificazione di qualità della ristorazione italiana all’estero

Viene istituita la certificazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo» attribuita, su richiesta, ai ristoratori operanti all’estero, in virtù delle regole stabilite da un apposito disciplinare. Obiettivi: valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che operano all’estero con un’offerta enogastronomica conforme alle migliori tradizioni italiane e di contrastare l’utilizzo speculativo della pratica dell’italian sounding.

Inoltre, è stato istituito un fondo con dotazione da 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la promozione del consumo all’estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana, e per la loro valorizzazione nonché per la formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, sulla corretta preparazione dei piatti e sull’utilizzo dei prodotti.

Indicazioni geografiche registrate e prodotti agroalimentari italiani

È istituito il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate di seguito denominate «II.GG.».

Le attività ammesse al finanziamento a carico del Fondo – con dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 sono:

  • attività di registrazione come indicazioni geografiche in Paesi terzi, oppure quali marchi;
  • attività connesse alle opposizioni avverso la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli di proprietà intellettuale;
  • attività connesse alla presentazione di domande di assegnazione alle II.GG. di domini internet e attività avverso eventuali assegnazioni di II.GG;
  • attività di comunicazione e promozione delle II.GG. che subiscono gli effetti negativi dei sistemi giuridici di Paesi terzi;
  • attività dirette verso Paesi terzi per migliorare e favorire la conoscenza delle II.GG. italiane.

Contrassegno per il made in Italy

È adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell’origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l’uso, da solo o congiuntamente con la dizione «made in Italy», fuori dei casi consentiti dalla Legge.

Pertanto, le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, possono, su base volontaria, apporre il contrassegno di cui sopra sui predetti beni.

Con apposito decreto sono disciplinati:

  • le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno, per il contrasto della falsificazione;
  • le forme grafiche per i segni descrittivi;
  • le modalità e i criteri secondo cui le imprese possono richiedere e mantenere l’autorizzazione ad apporre il contrassegno;
  • i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l’autorizzazione;
  • la tecnologia da utilizzare a fini di garanzia della certificazione e della tracciabilità della filiera dei prodotti, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 47 della Legge, sulla Blockchain.
Il presente articolo ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.
Per chiarimenti o informazioni potete contattare l’autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all’interno dello Studio.

Roberto Mazzeo, Counsel
E: r.mazzeo@nmlex.it
T.: +39 06695181

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