Opinioni
Il Whistleblowing nel mercato dei servizi finanziari
Il 2023 ha segnato una svolta nella disciplina del cosiddetto “whistleblowing” in Italia; il D.lgs. n. 24/2023 – G.U. n. 63/15 marzo 2023 – (il “Decreto”), infatti, recependo la Direttiva UE 2019/1937, ha rinnovato il quadro normativo riferito alle segnalazioni di violazioni nell’ambito lavorativo, implementando la tutela dei soggetti che facciano emergere tale problematica.
Il presente contributo mira ad evidenziare gli adempimenti obbligatori per i soggetti regolamentati introdotti dalla mutata normativa.
Il Decreto, infatti, all’art. 2, prevede che, indipendentemente dalla media dei lavoratori impiegati, la disciplina intervenuta dovrà applicarsi alle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea di cui alle parti I.B e II dell’Allegato al Decreto (quali in particolare, tra gli altri, gli operatori nel mercato dei servizi finanziari).
Gli operatori del mercato dei servizi finanziari dovranno, pertanto, istituire appositi canali interni di segnalazione la cui gestione dovrà essere affidata ad un ufficio interno dedicato ovvero ad un soggetto terzo che abbia una specifica formazione sul tema. Tali canali di segnalazione dovranno essere caratterizzati da un’organizzazione che consenta di garantire la riservatezza dell’identità del “whistleblower” (ad esempio ricorrendo a codici crittografici).
Indipendentemente dalla decisione circa l’organizzazione del canale, i responsabili saranno tenuti a fornire un quadro informativo chiaro sulle modalità operative del canale. Costoro, inoltre, dovranno dare seguito ad ogni eventuale segnalazione entro tre mesi dal ricevimento e conservare la documentazione relativa a ciascuna segnalazione.
Come noto, inoltre, il Testo Unico della Finanza (il “TUF”), agli articoli 4 undecies e 4 duodecies, introdotti mediante il D.lgs. n. 129/2017, prevedeva già l’ipotesi di trasmissione alla Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), in qualità di autorità per la vigilanza dei mercati finanziari, di qualsivoglia segnalazione circa violazioni o fatti illeciti riferiti alle previsioni del TUF ovvero alla normativa UE direttamente applicabile nelle medesime materie da parte dei dipendenti di soggetti regolamentati.
Peraltro, anche in virtù delle previsioni di cui alla Direttiva Ue 2015/2392 “relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento”, i dipendenti dei soggetti regolamentati disponevano già della possibilità di trasmettere alla Consob segnalazioni riferite alla violazione del citato regolamento.
La Consob, per assolvere agli obblighi di segnalazione poc’anzi menzionati, aveva attivato due canali dedicati alla trasmissione delle segnalazioni:
- telefonico, al numero 06 8411099;
- telematico, alla casella di posta elettronica whistleblowing@consob.it.
In aggiunta, esiste la possibilità di trasmettere segnalazioni in formato cartaceo all’indirizzo: Consob, Via G. B. Martini 3, 00198, Roma.
Appare interessante osservare come la Consob prescrivesse di trasmettere il documento d’identità del segnalante unitamente alla segnalazione stessa. La non osservanza di tale requisito determinava la sottoposizione della segnalazione alla diversa disciplina degli esposti.
Orbene, le previsioni poc’anzi richiamate non cessano di esistere né vengono assorbite dalla disciplina “generale” introdotta dal Decreto.
Infatti, la nuova disciplina è basata su uno specifico sistema di tutele nei confronti dei soggetti che rendano pubbliche eventuali violazioni nel contesto lavorativo che risulta compatibile – e, anzi, amplia – le previsioni di cui al TUF. Le segnalazioni effettuate direttamente tramite i canali istituiti da Consob, dunque, assolvono la funzione di canale esterno di segnalazione previsto dal Decreto e, inoltre, riguarderanno le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni di disposizioni normative nell’ambito del mercato dei servizi finanziari disciplinate specificamente dalle norme richiamate.
Oltre ciò i soggetti regolamentati, pertanto, onde evitare di incorrere in possibili sanzioni, dovranno dotarsi anche della struttura di segnalazione introdotta con il Decreto al fine di consentire la trasmissione di segnalazioni interne aventi ad oggetto violazioni delle disposizioni normative coperte dal Decreto stesso.
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