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Agevolazioni fiscali per investimenti in tema di cybersecurity

La cybersecurity rappresenta un tema di grande attualità ed interesse per le aziende. L’appeal degli investimenti in cybersecurity può andare oltre l’esigenza di proteggere da accessi informatici “ostili” l’azienda se si considera che agli stessi sono correlate anche misure agevolative fiscali. Di questo abbiamo parlato in occasione del Webinar Cybersecurity & Imprese organizzato dallo Studio il 15 gennaio 2021.

Misure agevolative specifiche per la cybersicurity

Le agevolazioni e gli incentivi relativi alla cybersecurity si inseriscono nel quadro delle misure previste dal “Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020”, che è stato implementato da piano “Transizione 4.0 2019-2020” e da ultimo dal “Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 2020-2022”. Le misure fiscali per le quali il legislatore ha fatto espresso riferimento anche alla cybersecurity sono:

  • Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali
  • Credito d’imposta “formazione 4.0

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali

Misura introdotta con la legge di Bilancio 2020 e modificata da ultimo dalla Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020

Oggetto dell’incentivo

È agevolabile l’acquisto di software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity) (L. n. 232/2016, Allegato B).

L’acquisto deve essere stato effettuato a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui sopra mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Aventi diritto

I beneficiari dell’agevolazione sono i soggetti esercenti arti e professioni, nonché tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica. Sono escluse le imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Decreto sulla responsabilità amministrativa degli enti).

Misura dell’incentivo

Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 20% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di Euro

Modalità di utilizzazione del credito d’imposta

Esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni immateriali acquistati. Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di Euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Credito d’imposta “formazione 4.0

Misura introdotta con la Legge di Bilancio 2018 e modificata da ultimo con la Legge di Bilancio 2021

Oggetto dell’incentivo

Spese di formazione sostenute fino al 31 dicembre 2022 per l’attività di formazione dirette ad acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cybersecurity, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti di cui alla Legge n. 205/2017, Allegato A.

Sono agevolabili in particolare:

  • Spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • Spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;
  • Costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione

Aventi diritto

L’agevolazione in parola viene riconosciuta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

Sono escluse le imprese:

  • in difficoltà come definite dall’articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo 231/2001 (Responsabilità amministrativa degli enti) e non in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Misura dell’incentivo

  • Per le piccole imprese: credito di imposta pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di Euro 300.000.
  • Per le medie imprese: credito di imposta pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di Euro 250.000.
  • Per le grandi imprese: credito d’imposta credito di imposta pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di Euro 250.000.

Il credito d’imposta è aumentato per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

Modalità di utilizzazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese ammissibili ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti.

Cenni ad altre misure di incentivo fiscale che possono interessare la cybersecurity

Altre misure fiscali che possono interessare la cybersecurity, anche se non espressamente pensate per questa tipologia di investimento sono, ad esempio

  • Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali
  • Credito d’imposta ricerca e sviluppo

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali

L’agevolazione riguarda l’acquisto di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” di cui all’Allegato A, L. 232/2016 (tra questi beni rientrano, tra gli altri, quelli il cui funzionamento è «controllato da sistemi computerizzati o gestiti tramite opportuni sensori o azionamenti»).

Misura dell’incentivo

➢ Se l’acquisto risulta effettuato a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito di imposta è previsto nella misura del:

  • 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

➢ Se l’acquisto risulta effettuato a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è previsto nella misura del:

  • 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta – Aventi diritto

Risultano applicabili le stesse regole riassunte sopra per gli investimenti in beni immateriali.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo

Come noto, questa agevolazione riguarda, tra l’altro, le spese R&S finalizzate alla realizzazione di «prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati».

Per le spese sostenute nel 2021 il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, che varia in base alla tipologia di spese sostenute. Ad esempio:

  • le spese per il personale direttamente impiegato nei progetti di innovazione, sono riconosciute nei limiti dell’effettivo impiego in tali progetti;
  • le spese relative ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica, sono riconosciute per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale di cui sopra.

L’agevolazione massima fruibile è di 2 M di Euro di credito per periodo d’imposta.

 

 

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