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Processo civile: in arrivo il “Correttivo” della Riforma Cartabia.

Il percorso del “Correttivo”

A distanza di appena un anno dall’entrata in vigore della riforma del processo civile, nota come “Riforma Cartabia” (D.Lgs. n. 149/2022), è in arrivo il c.d. “Correttivo” della stessa, come già avvenuto sul versante del processo penale.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento di otto articoli che, pur mantenendo l’impianto di base dell’intervento di riforma, mira a correggere alcuni snodi del procedimento, facendo chiarezza sui primi problemi interpretativi ed applicativi emersi.

Ha così avuto inizio l’iter di approvazione del “Correttivo”, un articolato schema di decreto legislativo che passa ora all’esame del Parlamento per la raccolta dei pareri di legge.

Focus: la rimodulazione della fase introduttiva del giudizio

Assume notevole rilievo pratico l’intervento prospettato sulla fase introduttiva del giudizio civile, in particolare sull’art. 171bis c.p.c., ovvero il momento dedicato alle verifiche preliminari del Tribunale sulla regolarità delle notifiche, sulle condizioni di procedibilità della domanda, sull’integrità del contraddittorio, nonché su eventuali questioni rilevabili d’ufficio, all’esito delle quali viene fissata la data della prima udienza.

Il “Correttivo” ha lo scopo di chiarire che il compimento, da parte del giudice, delle verifiche preliminari circa la regolarità del contraddittorio è doveroso e deve avvenire d’ufficio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.

La circostanza che si trattasse di un termine ordinatorio ha sin qui creato problemi interpretativi e pratici legati alla presentazione delle successive memorie istruttorie di cui all’art. 171ter c.p.c. (da calcolarsi a ritroso dalla data di prima udienza): in questa situazione i Tribunali hanno infatti assunto prassi applicative non uniformi, con rischi di disparità di trattamento.

Gli orientamenti più restrittivi hanno sin qui obbligato le difese delle parti a depositare in ogni caso le memorie nei termini calcolati a partire dall’udienza originariamente fissata in citazione, pur in assenza di un provvedimento del Tribunale ex art. 171bis c.p.c. che confermasse la data d’udienza indicata dall’attore. E ciò con buona pace della strategia difensiva, ormai rivelata nelle memorie in caso di riapertura dei termini per tardiva fissazione di una nuova prima udienza ex art. 183 c.p.c.

L’auspicio del “Correttivo”

Il “Correttivo” approvato descrive, nella parte introduttiva, gli altri scopi per i quali è stato approvato. Spicca, tra tutti, l’intento di inserirsi “armonicamente nel solco della riforma già realizzata, della quale costituisce una prima messa a punto e rispetto alla quale apporta ulteriori miglioramenti in termini di recupero di efficienza della giustizia civile”. In particolare, il legislatore delegato chiarisce che “sulla strada di una sempre più completa e integrale digitalizzazione del processo civile e di eliminazione di adempimenti o oneri a carico delle parti resi ormai superflui dal progresso tecnologico, ad esempio, si è provveduto ad aggiornare le disposizioni che si rifacevano ad un ormai superato processo analogico”.

Stay Tuned!

Ancora una volta raccomandiamo ai nostri lettori di continuare a seguirci per monitorare l’esito di questi prospettati spunti riformatori: le modifiche attese al processo civile possono infatti avere un rilevante impatto sulle strategie processuali, nell’ottica di una miglior tutela dei diritti.

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.
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