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Affrancamento dei redditi da OICR e da polizze di assicurazione

Con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) il Legislatore ha introdotto, per la prima volta, una disciplina di favore che consente ai contribuenti di affrancare a valore di mercato anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) ovvero polizze assicurative, possedute alla data del 31 dicembre 2022, mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%.

Con il presente Alert, dopo aver effettuato un breve excursus della disciplina si analizzeranno i chiarimenti forniti di recente dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 16/E del 26 giugno 2023, nonché quelle che sembrano, prima facie, delle ingiustificate e ingiustificabili disparità di trattamento.

 

L’affrancamento dei redditi degli OICR

L’art. 1, commi 112 e 113 della Legge di Bilancio prevede, per i soggetti che detengono quote di OICR la possibilità di considerare realizzati i redditi diversi di natura finanziaria e quelli di capitale maturati al 31 dicembre 2022 e di beneficiare del relativo affrancamento del valore del fondo mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 14%.

Ambito soggettivo: Destinatari della disposizione agevolativa sono: i soggetti le cui operazioni sugli OICR sono suscettibili di produrre redditi di capitale e/o redditi diversi. Nello specifico, si tratta:

  • delle persone fisiche (per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa);
  • delle società semplici e i soggetti ad esse equiparate;
  • degli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio dell’attività d’impresa;
  • dei soggetti non residenti (salva la sussistenza di previsioni interne o pattizie che ne escludano l’imponibilità in Italia).

Ambito oggettivo: La normativa permette di considerare realizzati i redditi di capitale e/o i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR, appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022, nonché alla data di esercizio dell’opzione (che doveva essere resa entro il 30 giugno 2022).

L’opzione in parola, per espressa disposizione normativa, è esclusa per i titoli detenuti in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l’opzione per il c.d. “risparmio gestito” in quanto questo è caratterizzato da una tassazione per maturazione.

 

L’affrancamento delle polizze di assicurazione

L’art. 1 comma 114 della Legge di Bilancio consente per i contratti di assicurazione sulla vita di affrancare i redditi di capitale, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 14%.

Ambito soggettivo: Destinatari della disposizione agevolativa sono solo le persone fisiche operanti al difuori dell’esercizio di un’attività d’impresa.

Ambito oggettivo: La normativa si applica alle polizze vita che rientrano nei rami I (durata della vita umana) e V (contratti di capitalizzazione) secondo la classificazione del codice delle assicurazioni private (art. 2 co. 1 del D.Lgs. 209/2005). Inoltre, per espressa previsione normativa, i contratti di assicurazione per i quali è esercitata l’opzione in argomento non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025.

Ai fini agevolativi, costituiscono redditi di capitale “i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione“.

Sono esclusi, ai sensi del co. 114, i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.

 

I chiarimenti forniti con la Circolare 16/E del 26 giugno 2023

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 16/E del 26 giugno 2023 – a nostro avviso tardiva, essendo stata pubblicata a quattro giorni dalla scadenza del versamento dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei redditi da OICR – ha provato a fornire alcuni chiarimenti per aiutare i contribuenti e i professionisti ad orientarsi nella disciplina in commento, che nonostante dal dettato normativo sembri di facile interpretazione, come spesso accade in ambito tributario, si complica incredibilmente sul piano pratico.

L’Agenzia ha specificato:

  • In relazione alle tipologie di quote o azioni di OICR ammesse che, per effetto del generico riferimento della disposizione normativa agli «organismi di investimento collettivo del risparmio», l’opzione può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di tutte le tipologie di OICR, a prescindere dalla loro forma giuridica, dall’oggetto di investimento e dal Paese nel quale sono istituiti. Il regime sembra, quindi, riguardare anche i fondi di investimento immobiliari sia italiani che esteri, tuttavia, l’opzione per l’affrancamento non può essere esercitata dagli investitori non istituzionali residenti nel territorio dello Stato che al 31 dicembre 2022 detenevano una partecipazione in OICR immobiliari italiani o esteri superiore al 5 per cento.
  • In relazione alle tipologie di reddito affrancabili che, si ritiene che non possano essere considerati “affrancati”:
    1. i redditi di capitale riferiti ai proventi distribuiti (rectius, “distribuibili”) in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, essendo detti redditi tassabili per intero senza alcun confronto con il relativo costo, come invece richiesto dal comma 112 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023. Ne consegue che il nuovo costo di acquisto o sottoscrizione determinato per effetto dell’affrancamento potrà essere utilizzato dall’investitore, ai fini della tassazione dei redditi di capitale, solo in sede di riscatto, liquidazione, ovvero cessione nel caso di OICR mobiliare, delle partecipazioni;
    2. i redditi diversi derivanti dalla negoziazione nonché quelli realizzati mediante il nunziantemagrone.it rimborso delle quote o azioni, ancorché sottoscritte all’emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.
  • In relazione all’individuazione dei valori di riferimento che, tenuto conto che l’istituto dell’affrancamento consente, su richiesta del contribuente, di far emergere il maggiore valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022, appare corretto assumere in luogo del costo o valore di acquisto:
    1. per le quote o azioni di OICR negoziate in mercati regolamentati “l’ultimo valore disponibile alla data del 31 dicembre 2022 rilevato presso i medesimi mercati”;
    2. per le quote e azioni di partecipazione di OICR non negoziate in mercati regolamentatil’ultimo valore rilevato alla data del 31 dicembre 2022 dai prospetti redatti dalla SGR, dalla SICAV o dalla SICAF“. Inoltre, in riferimento a quest’ultime l’Agenzia ha puntualizzato che ai soli fini dell’affrancamento il contribuente potrà “fare riferimento, a sua scelta, ai prospetti redatti dagli OICR secondo le indicazioni della Banca d’Italia, oppure a quelli redatti secondo principi di valutazione validati nella prassi di settore a livello internazionale, a condizione che il valore sia attestato in modo oggettivo, non discrezionale e certificato da un soggetto indipendente (quale una società di revisione)“.
  • In relazione alla determinazione della base imponibile che, per i FIA “chiusi riservati”, per i quali gli investitori si impegnano a sottoscrivere una determinata somma il cui versamento effettivo avviene in più soluzioni, l’importo su cui applicare l’imposta sostitutiva è dato dalla differenza tra il valore delle quote al 31 dicembre 2022 e il totale dei versamenti effettuati al netto di eventuali rimborsi di capitale ricevuti, precisando che la predetta modalità semplificata di determinazione della base imponibile non contempla la possibilità di considerare, ai fini del costo da affrancare, le spese e/o commissioni sostenute in sede di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni di OICR. Inoltre, specifica che la formulazione del comma 112 presuppone che vi sia una base imponibile di valore positivo e, dunque, esclude la possibilità che possano realizzarsi minusvalenze corrispondenti alle spese e oneri sostenuti dal partecipante all’atto della sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni.
  • In relazione alla determinazione della base imponibile dell’affrancamento delle Polizze che tra le polizze per le quali il contribuente può richiedere l’affrancamento rientrano anche le polizze che si caratterizzano, per loro natura, per l’assenza di un rendimento determinabile al momento dell’esercizio dell’affrancamento, quali quelle con cedola (c.d. “a prestazioni ricorrenti programmate”) e quelle per le quali non opera il consolidamento periodico dei rendimenti (c.d. “senza consolidamento delle prestazioni”). Ai fini della determinazione della base imponibile di queste polizze non si terrà conto delle cedole eventualmente già erogate, sia nel caso in cui i relativi redditi siano stati già tassati al momento dell’erogazione, sia nel caso in cui le cedole non siano state oggetto di tassazione in quanto, in entrambi i casi, il relativo importo ha ridotto la riserva matematica in sede di loro erogazione, pertanto le cedole non assoggettate ad imposta al momento dell’erogazione subiranno la tassazione alla scadenza della polizza o in sede di riscatto della medesima.
  • In relazione alla tassazione a scadenza delle Polizze affrancate che in sede di riscatto o scadenza di una polizza affrancata, la compagnia di assicurazioni dovrà tenere conto del reddito affrancato al fine di assoggettare a tassazione solo il rendimento riferito al periodo successivo (ossia dal 1° gennaio 2023). Pertanto, la tassazione dei redditi di capitale relativi al periodo successivo all’affrancamento avverrà con le ordinarie regole di tassazione, e, la base imponibile da sottoporre ad imposizione sarà costituita dalla differenza tra capitale effettivamente erogato e premi versati, ridotta dei rendimenti già tassati con l’imposta sostitutiva del 14%.

 

Le modalità di versamento ed esercizio dell’opzione e le evidenti disparità di trattamento

In primis risulta doveroso evidenziare come le modalità di esercizio dell’opzione, nonché dei termini previsti per effettuare il versamento differiscono, immotivatamente, a seconda che si affranchino redditi derivanti da OICR oppure da Polizze, ed anche a seconda che le quote o azioni di OICR siano possedute, o meno, attraverso un intermediario tramite un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.

OICR: In linea generale, l’opzione per l’affrancamento degli OICR e delle Polizze si esercita assoggettando ad imposta sostitutiva del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

Come anticipato, le modalità differiscono a seconda che sussista o meno un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. Difatti:

  • se sussiste: il beneficiario dell’agevolazione deve effettuare, entro il 30 giugno 2023, un’apposita comunicazione in forma libera all’intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia/amministrazione/gestione, il quale, a seguito della ricezione della provvista da parte del contribuente, provvederà entro il 16 settembre 2023 ad effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva;
  • se è assente: L’imposta sostitutiva è versata dal contribuente entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta 2022. Con la Circolare 16/E sopracitata l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, nel caso di proroga dei termini di tale versamento si intendono prorogati anche i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva. Tenuto conto che l’opzione è espressa dal contribuente all’interno della dichiarazione dei redditi e che quest’ultima può essere presentata in un momento successivo al versamento dell’imposta sostitutiva, l’affrancamento si perfeziona alla data in cui risultano verificati entrambi gli adempimenti.

Polizze: L’opzione è esercitata su richiesta del contribuente all’impresa di assicurazione, la quale a seguito della messa a disposizione della provvista da parte del contribuente effettuerà, entro il 16 settembre 2023, il versamento dell’imposta sostitutiva.

A prescindere da ogni valutazione circa l’indubbia utilità della disciplina in commento, a parere di chi scrive, risulta manifesta l’assenza di armonicità della normativa.

Non si comprende ad esempio perché il Legislatore, in caso di affrancamento dei redditi derivanti dal possesso di quote o azioni di OICR, abbia previsto un termine (30 giugno 2023) entro il quale i contribuenti devono inviare la comunicazione agli intermediari, e per quale ragione detto termine non sia invece stato previsto in caso di affrancamento di redditi derivanti dalle polizze assicurative.

Inoltre, essendo in entrambi i casi in “forma libera” ci si interroga su come l’Agenzia effettuerà gli eventuali controlli circa la tempestività dell’invio della comunicazione da parte dei contribuenti.

Ancora, considerato che per professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), il MISE ha prorogato i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi in scadenza al 30 giugno 2023 (entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione), appare evidente la disparità di trattamento per chi invece non rientra tra tali soggetti e ha dovuto sborsare entro il 30 giugno ingenti somme per esercitare l’opzione. Salvo che non si possa intendere il riferimento al termine per il versamento del saldo inclusivo anche del “termine lungo” del 31 luglio 2023 accordato a tutti i contribuenti a fronte del pagamento di una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi (e non di sanzione).

Nella speranza che l’affrancamento delle quote o azioni di OICR e l’affrancamento delle Polizze divenga una piacevole presenza in tutte le prossime Leggi di Bilancio (come è accaduto ad esempio con le agevolazioni in merito alla rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate).

 

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