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Composizione Negoziata: l’Agenzia riconosce la possibilità di accordare un piano con rate di importo variabile

Con la recentissima risposta all’interpello n. 443 del 2 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha espressamente riconosciuto la possibilità di concedere un piano di dilazione con rate di importo variabile, “crescente per ciascun anno”, in caso di ammissione alla misura premiale della Composizione Negoziata.

La Composizione Negoziata della crisi

La Composizione Negoziata, prevista agli artt. 12 ess. del D.Lgs. 14/2019 – che presuppone una condizione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario – è un percorso negoziale e stragiudiziale, di natura volontaria e “riservata”, per gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese (commerciali e agricoli) e per i gruppi di imprese, che si svolge con l’ausilio di un esperto terzo ed indipendente, incaricato nella gestione delle trattative per il risanamento dell’impresa.

Lo strumento è escluso per tutti coloro che non sono imprenditori commerciali o agricoli (professionisti, enti no profit), o per i soggetti cancellati dal Registro delle imprese, oltreché per i consumatori.

Non dovrebbe ritenersi necessario che il debitore versi in stato di crisi per poter accedere alla procedura, essendo sufficiente che, a fronte delle condizioni di squilibrio, vi sia una probabilità di futura crisi o insolvenza.

Inoltre, l’Assonime, con la Circolare n. 34/2021, ha argomentato che, secondo la propria interpretazione della normativa, l’accesso alla composizione negoziata è possibile non solo alle imprese in c.d. “twilight zone” e a quelle in crisi, ma anche a quelle già insolventi, a condizione che sussista la possibilità di risanamento (ossia la continuità).

L’obiettivo della Composizione negoziata è quello di favorire l’individuazione di una soluzione della crisi di tipo contrattuale, e può avere sbocchi diversi a seconda dell’esito delle trattative.

In particolare, in caso di esito positivo delle trattative e di individuazione di una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio, le parti possono, alternativamente:

  • concludere una convenzione di moratoria ex art. 62 del D.Lgs. 14/2019;
  • concludere un accordo che produce gli effetti di cui all’art. 166 co. 3 lett. d) del D.Lgs. 14/2019, ovvero, escludere che siano soggetti ad azione revocatoria gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore, senza necessità dell’attestazione prevista dalla predetta norma;
  • concludere un contratto al quale applicare le misure premiali previste ex art. 25-bis del D.Lgs. 14/2019, fra le quali, oltre alla riduzione delle sanzioni e degli interessi, rientra, per quanto qui di interesse, la possibilità che l’Agenzia delle Entrate conceda un piano di rateizzazione dei debiti, non ancora iscritti a ruolo, fino a 120 rate.

Tale misura premiale risulta di particolare rilevanza, considerato che normalmente i contribuenti possono dilazionare il pagamento dei debiti fiscali richiesti dall’Agenzia delle Entrate in un massimo di 16 o 20 rate trimestrali, di pari importo, a seconda che il debito venga contestato attraverso un avviso di accertamento o una comunicazione di irregolarità. In via ordinaria, per poter accedere ad una dilazione con un numero di rate maggiore, fino a 120, i contribuenti sono costretti ad aspettare che le maggiori imposte accertate vengano iscritte a ruolo ed affidate all’Agente della riscossione, con la conseguenza di vedersi addebitati maggiori interessi per il periodo necessario al trasferimento dell’incarico di riscossione e di essere esposti alle misure esecutive di cui dispone l’Agente della riscossione.

Pertanto, la conclusione di un accordo con il Fisco in sede di Composizione Negoziata, oltre a ridurre le sanzioni e gli interessi, comporta l’effetto vantaggioso di anticipare la decorrenza della rateizzazione, ridurre il montante di interessi in maturazione ed escludere l’applicazione di misure esecutive, con benefici evidenti sullo squilibrio patrimoniale.

Ammesso un piano di rateazione con importi variabili

La risposta all’interpello in commento verte sulla possibilità che il piano di rateazione dei debiti non solo possa essere concesso dall’Agenzia delle Entrate nel contesto di una composizione negoziata, ma che sia composto da rate di importo variabile e crescente di anno in anno.

Nell’Interpello presentato il Contribuente chiedeva di sapere se “sia possibile richiedere la dilazione del debito fiscale da ristrutturare, non iscritto a ruolo, sulla base di un piano di rateizzazione decennale che preveda – come consentito dall’articolo 19, comma 1 ter, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 – in luogo di rate costanti, rate variabili proporzionate ai «flussi derivanti dal proseguo dell’attività aziendale e distribuibili al creditore erariale»“.

L’Interpretazione prospettata dal Contribuente e accolta dall’Agenzia, si fonda sul presupposto che il co. 4 dell’art. 25-bis del D.Lgs. 14/2019, avente ad oggetto la misura premiale in parola, rimanda espressamente, per quanto compatibili, alle disposizioni di cui all’art. 19 del D.P.R. 602/1973, avente ad oggetto la dilazione di pagamento concessa dall’Agente della Riscossione. Difatti, quest’ultima norma al co. 1-ter prevede, senza che il co. 4 dell’art. 25 smentisca tale possibilità, che “Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno“.

Alla luce di quanto sopra l’Agenzia ha espresso parere positivo, confermando che: “non essendo stata disciplinata espressamente la tipologia di rate da versare (costanti o variabili), non v’è ragione di escludere la possibilità di richiedere la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno, come previsto dal comma 1-ter della richiamata norma.“.

Commento

Da parte degli addetti ai lavori e degli imprenditori, la risposta all’interpello oggetto del presente contributo, non può che essere accolta favorevolmente.

Difatti, per gli imprenditori che richiedono l’accesso alla composizione negoziata della crisi, l’opportunità di modulare l’importo delle rate in misura crescente nel tempo, risulta coerente con lo stato di squilibrio economicofinanziario in cui versano, nonché rispondente alle esigenze dei piani di risanamento presentati.

 

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