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Il D.lgs. 19/2023 e le principali novità in materia di trasformazione transfrontaliera

Introduzione

Il D.lgs. 19/2023 introduce una regolamentazione della trasformazione transfrontaliera e internazionale, ossia la trasformazione mediante la quale una società italiana sposta la propria sede all’estero e diventa soggetta alla legge del Paese di destinazione (oppure una società straniera sposta la sede in Italia assoggettandosi alla legge italiana). Le nuove regole si applicano alle procedure di trasformazione per le quali il progetto viene depositato a partire dal 3 luglio 2023.

L’art. 51 del D.lgs. 19/2023 introduce l’art. 2510-bis c.c., ai sensi del quale “Il trasferimento all’estero della sede statutaria è posto in essere mediante trasformazione in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.”. Ciò, fermo restando che la società che abbia trasferito la sede statutaria all’estero prima del 3 luglio 2023, mantenendo l’iscrizione nel registro delle imprese, “continua a essere regolata dalla legge italiana e, ai fini della giurisdizione e della legge applicabile, la sua sede si considera ubicata presso il registro delle imprese presso il quale ha mantenuto l’iscrizione” (v. art. 56 co. 2 del D.lgs. 19/2023).

 

Ambito di applicazione

In estrema sintesi, le nuove norme si applicano – in aggiunta a quelle previste dal codice civile per trasformazioni domestiche – a trasformazioni transfrontaliere e internazionali di società di capitali, siano esse regolate dalla legge italiana o da altre leggi dell’Unione Europea. Vengono inoltre disciplinate le operazioni che coinvolgono società diverse dalle società di capitali o che non hanno sede nel territorio dell’Unione Europea, a condizione che la legislazione regolatrice di tali società dichiari l’applicabilità del D.lgs. 19/2023. La normativa considera anche le operazioni di società soggette a procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, purché non si tratti di società cooperative a mutualità prevalente o società di capitali in liquidazione che hanno già iniziato la distribuzione dell’attivo.

 

Progetto di trasformazione

Il progetto di trasformazione transfrontaliera di una società italiana deve includere le informazioni richieste all’art. 8 del D.lgs. 19/2023, quali:

  1. tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede e la legge regolatrice della società nello stato di partenza e quelli del paese di destinazione;
  2. atto costitutivo della società risultante dalla trasformazione transfrontaliera;
  3. trattamento eventualmente riservato a categorie specifiche di soci e possessori di titoli diversi dalle azioni;
  4. eventuali garanzie o impegni offerti ai creditori;
  5. vantaggi particolari attribuiti agli amministratori o ai membri degli organi di controllo della società soggetta a trasformazione;
  6. contributi e finanziamenti pubblici ricevuti nello Stato di partenza nei cinque anni precedenti alla presentazione del progetto di trasformazione, con indicazione dei contributi per i quali è stata revocata o decadenza del beneficio o in corso un procedimento relativo;
  7. dettagli sulla liquidazione in denaro offerta ai soci in caso di recesso e il domicilio digitale della società per le comunicazioni di recesso;
  8. procedure per coinvolgere i lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società risultante dalla trasformazione transfrontaliera e le alternative possibili;
  9. possibili ripercussioni della trasformazione transfrontaliera sull’occupazione;
  10. data di entrata in vigore della trasformazione transfrontaliera o criteri per determinarla;
  11. calendario proposto a titolo indicativo per l’operazione.

Ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 19/2023, il progetto di trasformazione transfrontaliera è approvato dall’assemblea dei soci della società italiana e deve risultare da atto pubblico.

Interessante notare come nel progetto debbano essere indicati “contributi e finanziamenti pubblici ricevuti […] nello Stato membro di partenza, nei cinque anni anteriori alla data di deposito del progetto di trasformazione” sia volta ad evitare che, mediante la fusione, la società italiana trasferisca il proprio patrimonio all’estero senza aver preventivamente saldato i debiti verso i soggetti pubblici, soprattutto qualora si tratti di debiti legati allo specifico territorio di appartenenza della società.

 

Accenni alla procedura di trasformazione

Il processo di trasformazione transfrontaliera si articola in diverse fasi, per lo più speculari a quelle della fusione (redazione e deposito del progetto di trasformazione, redazione della relazione dell’organo amministrativo della società, decisione di trasformazione etc.), in virtù dei richiami alle norme sulla fusione contenuti, tra gli altri, nell’art. 7 del D.lgs. 19/2023.

L’autorità competente nel paese in cui è disciplinata la società (il notaio, in Italia) emette un certificato preliminare che attesta il rispetto delle formalità, mentre l’autorità competente nel paese di destinazione emette un certificato definitivo di controllo di legalità per confermare l’efficacia dell’operazione.

Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 19/2023, il certificato preliminare può essere rilasciato solamente trascorsi 90 giorni dal deposito del progetto di trasformazione (o della nota informativa di cui all’art. 20 del D.lgs. 19/2023) salvo che consti il consenso dei creditori della società, il pagamento dei creditori dissenzienti o il deposito delle somme presso una banca.

L’art. 13 del D.lgs. 19/2023 disciplina il controllo di legalità della trasformazione transfrontaliera e il conseguente rilascio del certificato definitivo di trasformazione da parte del notaio, o dell’autorità straniera all’uopo designata qualora la società italiana abbia adottato una legge diversa da quella italiana. A tal fine, è espletata nunziantemagrone.it una verifica circa il rispetto dei requisiti per la costituzione e l’iscrizione nel registro delle imprese della società, la ricezione del certificato preliminare e, ove necessario, il rispetto delle modalità di partecipazione dei lavoratori. Al termine di tale verifica, viene data pubblicità alla trasformazione tramite iscrizione nel registro delle imprese competente, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 19/2023.

Se dalla trasformazione risulta una società italiana, il relativo capitale è determinato sulla base dei valori attuali di attivo e passivo risultanti da una relazione di stima secondo le regole del codice civile sui conferimenti, richiamate al comma 3 dell’art 13 del D.lgs. 19/2023.

Al termine della trasformazione, la società trasformata conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, della società che ha effettuato la trasformazione (v. art. 15 del D.lgs. 19/2023).

 

 

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