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Il D.lgs. 19/2023 e le principali novità in materia di scissione transfrontaliera

Introduzione

Gli articoli 41-50 del D.lgs. 19/2023 fissano la disciplina applicabile alla scissione transfrontaliera, ossia l’operazione mediante la quale una società trasferisce interamente o parzialmente il suo patrimonio a una o più società già esistenti o di recente costituzione.

L’articolo 42 del D.lgs. 19/2023 stabilisce l’applicabilità alla società italiana partecipante alla scissione transfrontaliera delle norme contenute nel Titolo V, Capo X, Sezione III del Libro V del Codice civile. Sono inoltre richiamate le norme dello stesso D.lgs. 19/2023 che regolano le fusioni transfrontaliere.

 

Cenni al procedimento di scissione transfrontaliera

Venendo al procedimento di scissione transfrontaliera, il primo passo è la predisposizione di progetto di scissione e la redazione delle relazioni, rispettivamente dell’organo amministrativo e degli esperti, nonché l’adempimento degli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 20 e 23 del D.lgs. 19/2023.

Vi è poi l’approvazione da parte dei soci del progetto comune di scissione transfrontaliera preceduta dall’emissione, da parte delle competenti autorità in ciascuno dei paesi delle società partecipanti all’operazione (in Italia, il notaio) del certificato preliminare attestante il regolare adempimento di atti e formalità preliminari alla realizzazione della scissione, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. 19/2023.

Il certificato preliminare non può essere rilasciato prima di novanta giorni dal deposito nel Registro delle Imprese del progetto comune di scissione transfrontaliera, a meno che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 28 del D.lgs. 19/2023 (nello specifico, consenso dei creditori, pagamento dei creditori che non abbiano dato il loro consenso all’operazione, deposito delle somme corrispondenti ai debiti verso i creditori che non abbiano acconsentito all’operazione, o attestazione di una società di revisione sulla solidità patrimoniale e finanziaria della società).

Da ultimo, vi è la stipula dell’atto pubblico di scissione e l’emissione, da parte del notaio, dell’attestazione – o certificato “definitivo” – a seguito del controllo di legalità sull’attuazione della scissione transfrontaliera, ai sensi dell’articolo 47 del D.lgs. 19/2023.

Se italiana è la società scissa (e la società beneficiaria è in Unione Europea) l’atto di scissione è stipulato dal notaio italiano, mentre se italiana è la società beneficiaria della scissione l’atto pubblico è redatto dall’autorità straniera (nell’Unione Europea) e depositato presso il notaio italiano. Se la legge straniera non prevede che la scissione debba risultare da atto pubblico, l’atto di scissione è stipulato dal notaio italiano dopo aver emesso il certificato preliminare e aver ricevuto il certificato preliminare emesso dall’autorità straniera.

Da notare che, qualora la società regolata dalla legge straniera non abbia sede nell’Unione Europea, certificato preliminare e certificato definitivo sono emessi solamente dal notaio italiano, il quale si accerta che la scissione sia legittimamente effettuata ai sensi della legislazione straniera applicabile.

 

La partecipazione dei lavoratori

L’articolo 50 del D.lgs. 19/2023 fissa quindi la procedura da seguire qualora la società scissa applichi un regime di partecipazione dei lavoratori o abbia avuto, nei sei mesi prima della pubblicazione del progetto di scissione, un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti del minimo richiesto per l’attivazione della partecipazione dei lavoratori secondo la legislazione applicabile. In tali casi, le società partecipanti alla scissione dovranno avviare il negoziato per la definizione dei diritti di partecipazione dei dipendenti.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 50, se anteriormente alla scissione la società applica un regime di partecipazione dei lavoratori, tale regime continua ad applicarsi durante i negoziati e fino alla data di entrata in vigore degli accordi.

La durata dei negoziati è stabilita al comma 3 dell’articolo 50, mentre il comma 4 stabilisce che, a seguito dei negoziati, le “disposizioni di riferimento” di cui al D.lgs. n. 188 del 2005 si applicano se le parti hanno così concordato oppure se non è stato raggiunto un accordo nei termini e l’organo amministrativo decide di applicare tali disposizioni. Se invece non è raggiunto alcun accordo, il regime applicato dalla società prima della scissione continua ad applicarsi.

 

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Federico Gioffrè, Counsel
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