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ESG e clausole di sostenibilità negli statuti societari.

Le clausole ESG (Environmental, Social, Governance) – clausole di sostenibilità che rappresentano l’espressione di ideali collettivi, valori sociali e principi etici – sono state oggetto di un recente intervento da parte Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto, il quale ha confermato la piena legittimità dell’inserimento nello statuto di una società di predette clausole.

Funzioni delle clausole ESG

Le clausole ESG sono definite dal Comitato come “quelle clausole statutarie che, anche a discapito della massimizzazione dei profitti della società, costituiscono espressione di ideali collettivi, valori sociali e principi etici, quali la protezione dell’ambiente, la promozione del lavoro, la cura e il benessere dei dipendenti e della collettività, e in generale di un impegno di salvaguardia dei diversi interessi non economici implicati nell’attività di impresa”.

Queste disposizioni statutarie rivestono un ruolo cruciale all’interno dell’atto costitutivo di una società, andando oltre la mera destinazione di una parte degli utili a fini solidali.

Innanzitutto, le clausole ESG svolgono la fondamentale funzione di definire con precisione l’ambito delle attività comprese nell’oggetto sociale, potendo anche arrivare ad escludere determinate categorie di attività, qualora queste non siano rispondenti a valori sociali condivisi.

In parallelo, queste disposizioni possono fornire all’organo amministrativo dettagliate indicazioni su come perseguire l’oggetto sociale, traducendosi in una sorta di mappa strategica per gli amministratori, che può includere strategie vincolanti, imporre divieti su determinate operazioni e/o prevedere l’obbligo di consultare preventivamente gli stakeholders prima di adottare determinate decisioni.

Come ha ribadito anche il Comitato Notarile del Triveneto, le clausole di sostenibilità rappresentano un valore aggiunto per le società, in quanto consentono di differenziarsi sul mercato, acquisire efficienze e aumentare la propria competitività e produttività.

Le massime del Comitato Notarile del Triveneto

Il principale problema cha accompagna le clausole di sostenibilità è la loro compatibilità o meno con la finalità produttiva dell’impresa: se infatti lo scopo di lucro costituisce la finalità tipica ed inderogabile delle società, le finalità etiche solidali – per quanto meritevoli di tutela e di perseguimento – sono di per sé estranee al contratto di società ex art. 2247 c.c.

In tal senso, il Comitato Notarile del Triveneto – con i nuovi orientamenti da A.B.1 ad A.B.5 pubblicati ad ottobre 2023 – ha preso una posizione netta e decisa sul tema, specificando che le clausole di sostenibilità inserite all’interno dello statuto di una società non sono illegittime in quanto non contrastano con lo scopro di lucro, atteso che le stesse integrano esclusivamente una modalità di perseguimento del fine di lucro, senza aggiungere ad esso un ulteriore fine di utilità sociale.

Sulla base di questo presupposto, il Comitato precisa anche che tali clausole posso essere inserite anche negli statuti di società che non adottano la qualifica di “società benefit ex art. 1, c. 376 ss., L. 208/2015, in quanto tutte le società – proprio perché le clausole ESG rappresentano una mera modalità di attuazione dello scopo sociale – hanno la facoltà di perseguire finalità socialmente rilevanti.

Il Comitato specifica anche che il perseguimento di interessi diversi dallo scopo di lucro è ammissibile solo nel momento in cui sono congiuntamente rispettate due condizioni:

  1. l’obiettivo di sostenibilità – dal momento che, come visto, costituisce solo una modalità di perseguimento dello scopo di lucro – deve limitarsi ad innestarsi nella finalità produttiva dell’impresa senza prevaricarlo e dunque non può essere inserito nell’oggetto sociale;
  2. l’organo amministrativo deve mantenere la propria autonomia nell’attività di gestione societaria; le clausole ESG possono dunque prevedere delle disposizioni più o meno dettagliate su come gli amministratori devono perseguire l’oggetto sociale, ma non possono comportare una riduzione della funzione gestoria – inderogabilmente spettante all’organo amministrativo – ad una mera attuazione di un programma predefinito;

Il Comitato prosegue poi nella sua disamina delle clausole ESG, andando ad enucleare una serie di clausole che sono ritenute valide ed efficaci:

  1. le clausole che destinano una parte degli utili a finalità socialmente rilevanti, a condizione che la destinazione e il relativo importo non siano predeterminati, dovendo rimanere la determinazione di tali elementi prerogativa dell’organo amministrativo (eventualmente prevendendo nella clausola statutaria di destinazione la fissazione di limiti ex ante oppure la delibera assembleare);
  2. le clausole che impongono all’organo amministrativo di tenere conto degli interessi degli stakeholders nelle proprie decisioni oppure che impongono obblighi di consultazione con determinati stakeholders coinvolti; sul punto, è bene evidenziare che gli amministratori conservano comunque la facoltà di valutare discrezionalmente gli interessi e il risultato della consultazione degli stakeholders, i quali non possono imporre direttive vincolanti;
  3. le clausole che prevedono che l’operato degli amministratori sia sottoposto alla valutazione periodica di un gruppo di esperti sotto il profilo della performance ambientale o sociale dell’impresa, con anche la possibilità che sulla base di detta valutazione venga determinata una parte del compenso spettante agli amministratori;
  4. le clausole di gradimento che condizionano l’assunzione delle partecipazioni sociali a requisiti di carattere etico, sempre sotto il profilo della sostenibilità.
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