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Intellectual Property is the new black: i rilevanti cambiamenti introdotti in Italia dalla riforma del Codice della Proprietà Industriale.

Nell’ultimo anno, il dibattito sulla Proprietà Intellettuale è stato particolarmente acceso: a partire da quest’estate anche in Italia si sono registrati cambiamenti significativi in questo settore. Il 23 agosto 2023 è entrata in vigore la legge di modifica del Codice della Proprietà Industriale, che rappresenta il culmine delle linee strategiche di intervento sulla Proprietà Intellettuale programmate dal Governo italiano per il triennio 2021-2023.

La riforma del codice della Proprietà Industriale

Questa riforma legislativa rappresenta una pietra miliare nella missione nazionale per la digitalizzazione, l’innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale, ed è stata completamente elaborata dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. In particolare, le modifiche previste mirano a:

  1. rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale in un’ottica pro-competitiva;
  2. semplificare e digitalizzare le relative procedure;
  3. coordinare la normativa nazionale al suo interno e con la disciplina delle domande di brevetto internazionali.

Invenzioni realizzate per conto di università e istituti di ricerca

Il testo precedente dell’articolo in questione attribuiva i diritti di brevetto al ricercatore. Tuttavia, va notato che nella maggior parte dei casi l’inventore aveva scarso interesse a sfruttare l’invenzione, anche in considerazione dei notevoli costi e della complessità della procedura di concessione e mantenimento del brevetto. La revisione della legislazione nazionale, quindi, ha cercato di porre rimedio a questa situazione che scoraggiava la protezione e lo sfruttamento commerciale delle invenzioni.

La nuova formulazione del Codice della Proprietà Industriale prevede che, quando un’invenzione industriale viene sviluppata nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro con un’università, anche a tempo determinato, i diritti nascenti dall’invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell’inventore. La nuova disciplina si differenzia da quella applicabile agli altri lavoratori subordinati. Da un lato, per i ricercatori non è richiesto che l’attività inventiva sia identificata come oggetto del contratto o del rapporto e che sia specificamente remunerata a tale scopo. Dall’altro, gli enti di appartenenza dovranno prevedere delle premialità per gli inventori, che tuttavia la legge non indica come quantificare.

Contraffazioni esposte in fiere ufficiali o ufficialmente riconosciute e la nuova protezione concessa ai disegni e modelli

In precedenza, il Codice italiano prevedeva che, nel caso di prodotti sospetti di contraffazione esposti in fiere ufficiali o ufficialmente riconosciute, le forze dell’ordine potessero procedere solo alla descrizione dei prodotti sospetti, senza possibilità di sequestro civile. Questo paragrafo è stato abrogato, consentendo così alle autorità di sequestrare immediatamente i prodotti (e di inibire la prosecuzione della condotta) su ordine del tribunale competente sulla base di una sospetta violazione.

Inoltre, i disegni o modelli esposti in occasione di fiere ufficiali o ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato straniero che accordi la reciprocità di trattamento, possono ora ottenere una protezione temporanea, nel senso che la loro tutela legale inizia a decorrere dalla data dell’esposizione. Questa modifica mira a evitare che l’esposizione di un disegno o modello a una fiera commerciale faccia perdere al disegno o modello i requisiti di registrabilità (novità e carattere individuale).

Coesistenza di brevetti europei, brevetti unitari e brevetti italiani

Dopo la modifica del Codice, se per la stessa invenzione sono stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto unitario con la stessa data di deposito o di priorità, il brevetto italiano conserva i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo, anche se quest’ultimo viene successivamente annullato o decade.

In conclusione

Per completezza, si segnala che sono state apportate altre modifiche in materia di indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nonché una serie di misure volte a semplificare le procedure di deposito delle domande di brevetto e di ricorso contro le decisioni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. In conclusione, le nuove modifiche al Codice della Proprietà Industriale italiano e l’acceso dibattito sulle recenti modifiche normative in materia confermano l’importanza delle innovazioni legislative in materia di PI. Sentiremo ancora parlare dell’attuazione del Codice della Proprietà Industriale riformato, considerata la grande popolarità dei temi toccati. Possiamo dire che anche in Italia “Intellectual Property is the new black”.

 

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