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Gli interventi di turnaround del Patrimonio Rilancio

Tra gli interventi previsti per il patrimonio destinato, autonomo rispetto al patrimonio di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP”), denominato “Patrimonio Rilancio” da istituirsi da parte di quest’ultima (il “Patrimonio Rilancio”), ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il “Decreto Rilancio”, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77), vi sono anche quelli relativi ad operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività (le “Operazioni di Turnaround”).

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2021, n. 26 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2021) (di seguito anche il “DM”), concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Rilancio, disciplina le Operazioni di Turnaround all’articolo 24, rinviando alle ulteriori specificazioni contenute nel regolamento da adottarsi dal consiglio di amministrazione di CDP previa approvazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (il “Regolamento”).

Anche rispetto agli interventi del Patrimonio Rilancio nelle Operazioni di Turnaround, i soggetti beneficiari sono individuati nella parte generale (Titolo I) del DM nelle società per azioni (anche società quotate e società cooperative) con sede legale in Italia e fatturato annuo superiore a Euro 50.000.000,00, diverse da quelle che operano nel settore bancario, finanziario e assicurativo e che non versino in una serie di situazioni preclusive (tra le quali, irregolarità contributive e fiscali, aiuti vietati dalla normativa UE, congelamento di fondi in base a normative nazionali e sovranazionali, condanne ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ecc.).

Detti interventi rientrano nell’operatività del Patrimonio Rilancio “a condizioni di mercato” disciplinate dal Titolo III del DM i cui caratteri generali sono previsti dall’articolo 15 del DM. In particolare, detti interventi del Patrimonio Rilancio sono effettuati:

  • secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere, agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all’articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (“Legge di contabilità e finanza pubblica”), in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica, tenendo in considerazione l’incidenza dell’intervento con riferimento allo sviluppo tecnologico, delle infrastrutture critiche e strategiche, della rete logistica e dei rifornimenti e delle filiere produttive strategiche, nonché con riferimento all’incidenza sulla sostenibilità ambientale e rispetto alle altre finalità di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”)1 , e sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro; e
  • a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell’operatore privato in una economia di mercato (c.d. test del Market Economy Operator).

L’articolo 24 del DM (Operazioni relative alla ristrutturazione di imprese) prevede che il Patrimonio Rilancio possa effettuare interventi relativi a Operazioni di Turnaround, in via diretta ed in via indiretta. Gli interventi in via diretta avvengono prevalentemente mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale, in presenza di un co-investimento, contemporaneo e alle medesime condizioni, da parte di uno o più co-investitori privati, inclusi gli azionisti esistenti della società richiedente, i quali co-investano nuove risorse per cassa di importo complessivamente non inferiore a quello dell’intervento del Patrimonio Rilancio. Tali interventi non possono essere comunque inferiori a Euro 250.000.000,00 per ciascun intervento.

L’impresa deve presentare, in sede di richiesta di intervento, un piano di ristrutturazione attestato da un esperto indipendente, da cui emerga la sostenibilità dell’indebitamento e un fair value dell’impresa stessa, calcolato con i criteri previsti all’articolo 9 del DM per gli aumenti di capitale in società non quotate, che abbia un valore pre-money positivo prima della nuova finanza immessa.

I contratti che disciplinano l’intervento in via diretta del Patrimonio Rilancio possono prevedere, tra l’altro:

  • specifici diritti di governance in favore del Patrimonio Rilancio, inclusi diritti di veto su determinate materie riservate in favore del Patrimonio Rilancio e diritti di nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dell’impresa beneficiaria e dei dirigenti apicali;
  • eventi che determinano lo stralcio delle esposizioni debitorie ovvero la loro conversione in poste di patrimonio netto in casi di eccessivo indebitamento;
  • specifiche dichiarazioni e impegni dell’impresa beneficiaria e dei suoi soci di controllo, ove ve ne siano, fino alla cessazione dell’intervento del Patrimonio Rilancio;
  • specifiche ipotesi di risoluzione anticipata dell’intervento in caso di violazione di tali dichiarazioni o impegni;
  • impegni dell’impresa beneficiaria a utilizzare le risorse acquisite per le finalità connesse alla sua ristrutturazione e al ripristino dell’equilibrio patrimoniale ovvero finanziario;
  • limiti e impegni relativi alla distribuzione di dividendi e al riacquisto di azioni proprie;
  • l’impegno dei soci di maggioranza dell’impresa beneficiaria a non avviare attività in concorrenza con quelle dell’impresa stessa;
  • l’impegno dell’impresa beneficiaria a non delocalizzare know-how e attività produttive all’estero e a non trasferire la sede sociale all’estero;
  • limiti alla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti apicali o con responsabilità strategiche.

Possono presentare richiesta per l’intervento in via diretta del Patrimonio Rilancio anche le imprese che versino in una situazione di crisi reversibile che abbiano presentato domanda, o comunque abbiano avuto accesso, ad una delle procedure di cui all’articolo 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (la “Legge Fallimentare”), ovvero al concordato preventivo.

Gli interventi del Patrimonio Rilancio relativi a Operazioni di Turnaround possono essere effettuati anche in via indiretta, mediante la sottoscrizione di quote o azioni di OICR alternativi italiani, inclusi gli OICR di credito, o FIA UE, in presenza delle seguenti condizioni:

  • le quote o azioni dell’OICR siano sottoscritte, alle medesime condizioni del Patrimonio Rilancio, da parte di uno o più co-investitori privati, ovvero all’intervento del Patrimonio Rilancio, effettuato per il tramite dell’OICR, partecipino uno o più co-investitori privati alle medesime condizioni;
  • gli obiettivi e la politica di investimento degli OICR devono essere coerenti con le finalità di intervento del Patrimonio Rilancio e i limiti relativi alle modalità di intervento dello stesso previsti dall’articolo 27 del Decreto Rilancio e dal DM, come eventualmente specificati dal Regolamento;
  • l’ammontare dell’OICR (da intendersi come il maggiore tra l’ammontare degli impegni di sottoscrizione raccolti e l’ammontare delle attività risultanti dall’ultima relazione annuale o semestrale approvata) sia almeno pari a Euro 100.000.000,00;
  • ciascun investimento dell’OICR sia mantenuto nel limite del 20% dell’ammontare dell’OICR stesso;
  • l’ammontare delle quote o azioni dell’OICR sottoscritte dal Patrimonio Rilancio sia almeno pari a Euro 30.000.000,00 e non superiore al 49% dell’ammontare dell’OICR.

Come osservato in precedente Alert (“Il finanziamento dell’impresa in crisi nel contesto emergenziale della pandemia”), da parte di molti commentatori si era da tempo rilevata l’insufficiente presenza nel mercato italiano di operatori attivi nell’assistenza finanziaria all’impresa in crisi, anche sotto forma di “equity” e come, a fronte del fallimento del mercato, fosse auspicabile l’impiego in qualità di promotore e sottoscrittore di fondi di investimento specializzati di CDP. Ad esempio, in sede AIFI (Associazione italiana del private equity, venture capital e private debt) si era sollecitata l’istituzione di un nuovo soggetto temporaneo e a capitale prevalentemente pubblico, di supporto al sistema per l’assorbimento dell’eccesso di indebitamento e la ricapitalizzazione delle imprese, da riservare parzialmente al segmento del turnaround, con l’intento, rispetto a tale segmento, di rafforzare gli operatori specializzati già presenti e di sostenere l’avvio dell’operatività di nuovi operatori specializzati.

Si ritiene che l’impianto normativo in commento vada nella direzione auspicata. La condizione all’operatività del Patrimonio Rilancio nelle Operazioni di Turnaround, tanto per gli interventi in via diretta quanto per quelli in via indiretta, del co- investimento da parte di uno o più investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Rilancio individua quest’ultimo come ancor investor per operatori specializzati nuovi e già esistenti nel segmento del turnaround.

 

 

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1 Sostegno di programmi specifici di investimento e operazioni finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell’economia, l’economia circolare, il supporto all’imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l’adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.

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