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La normativa sul foreign direct investment in Italia

La normativa italiana

In Italia le attribuzioni del governo volte al controllo sugli investimenti in settori strategici (c.d. foreign direct investment) assumono il nome di “golden power”. Per golden power deve pertanto intendersi l’insieme dei poteri speciali che consentono al nostro esecutivo di valutare, vietare e/o condizionare gli investimenti sul mercato italiano, nei settori considerati di interesse strategico.

La diffusione della pandemia legata al virus Covid-19 ha determinato, nel corso del 2020, una situazione di fragilità per i settori strategici nazionali e, in generale, per il tessuto produttivo del nostro Paese. La combinazione tra svariati fattori tra cui: (i) la crisi economica e la conseguente svalutazione degli asset societari; (ii) la riduzione dei valori di borsa delle società quotate; e (iii) il crescente fabbisogno di liquidità, ha esposto il tessuto economico e produttivo al rischio di acquisizioni a basso costo e di scalate ostili nei settori strategici.

Per ovviare a quanto sopra, tra le misure messe in campo dal Governo Italiano, vi è stato anche un significativo ampliamento dell’ambito di applicazione del golden power e ciò è avvenuto sia estendendo la sua portata soggettiva anche agli operatori UE, sia ridefinendo la nozione di interesse strategico.

 

Brevi cenni sulla normativa rilevante

La normativa principale in ambito di golden power è contenuta nel Decreto Legge 15 marzo 2012 n. 21 (come più volte modificato) “Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché dal Regolamento (UE) 2019/452 del 19 marzo 2019 “che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione” (“Regolamento”).

Storicamente i settori individuati dalla normativa sul golden power sono stati: la difesa e sicurezza nazionale, il 5G, l’energia, i trasporti e le comunicazioni, per i quali nel tempo sono stati pubblicati elenchi di asset strategici.

In base alle norme oggi vigenti sono cinque i settori strategici individuati:

  1. infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui: l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute ed il sistema sanitario, le comunicazioni, il 5G, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali, finanziarie (in cui rientrano i settori creditizio ed assicurativo), e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture;
  2. tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui: l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cyber-sicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, le tecnologie quantistiche e nucleari, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
  3. sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui: l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
  4. accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; e
  5. la libertà ed il pluralismo dei media.

 

Il procedimento di notifica alla presidenza del Consiglio dei Ministri

In base alla normativa vigente, le imprese che operino in uno di questi settori strategici, saranno tenute a notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

  1. le operazioni di acquisizione aventi quale effetto la modifica del controllo / titolarità degli asset strategici ovvero il mutamento della loro destinazione; e
  2. gli atti endosocietari aventi ad oggetto operazioni straordinarie.

È previsto inoltre che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei casi di violazione degli obblighi di notifica o in assenza di quest’ultima possa intraprendere procedimenti d’ufficio in tutti i settori interessati dalla normativa golden power (i.e. difesa e sicurezza nazionale, 5G, energia, trasporti e comunicazioni, beni e rapporti ulteriori).

In caso di operazione di acquisizione, la notifica deve essere effettuata entro 10 giorni dal signing ed in caso di adozione di atto endosocietari entro 10 giorni dalla adozione degli stessi “e comunque prima che vi sia data attuazione”.

La normativa prevede un termine di 45 giorni dalla notifica entro il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – può:

  • opporsi all’operazione di acquisizione;
  • porre il veto;
  • imporre commitments in caso di effettivo grave pregiudizio agli interessi nazionali.

È prevista altresì una sanzione pecuniaria per quelle imprese che non dovessero osservare gli obblighi di notifica, fino al doppio del valore dell’operazione e comunque non inferiore all’uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell’ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

In ogni caso e fino al 30 giugno 2021 è in vigore il c.d. “golden power rafforzato” sono infatti soggetti a notifica le operazioni nei settori e le attività individuati direttamente dal Regolamento europeo (come sopra meglio elencate) e non solamente le operazioni aventi ad oggetto gli asset individuati come strategici tra quei settori ed attività.

 

Conclusioni preliminari

In conclusione, la normativa in ambito di golden power ha quale fine precipuo quello di tutelare i settori strategici del Paese, in particolare dai contraccolpi all’economia dovuti alla perdurante crisi economica legata al diffondersi del virus Covid-19.

Da parte degli operatori economici è necessaria pertanto un’attenta disamina ex ante delle operazioni che abbiano per effetto la modifica del controllo / titolarità degli asset strategici, ovvero il mutamento della loro destinazione e di tutti gli atti endosocietari che abbiano ad oggetto operazioni straordinarie, al fine di valutare caso per caso se la normativa in ambito di golden power sia applicabile.

Sarà altresì necessario che il Governo Italiano eserciti le proprie attribuzioni con modalità equilibrate ed efficienti, bilanciando attentamente la necessaria tutela del sistema con la libera circolazione dei capitali – principio fondante del mercato unico -, nonché tenendo in debita considerazione l’esigenza di non ridurre l’attrattività degli asset italiani agli occhi degli operatori economici che non abbiano quale fine primario investimenti di natura meramente ostile o speculativa.

In ogni caso, preso atto della notevole ampiezza con cui il legislatore ha definito i settori rilevanti ed i rispettivi asset strategici pare imprescindibile per gli operatori del mercato procedere di volta in volta con una consulenza tecnica e legale specialistica, al fine di individuare precisamente i vincoli normativi del caso di specie e ove necessario seguire “passo passo” il procedimento di notifica.

 

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.
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