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Opinioni

Le norme imposte alle aziende in Turchia in ragione dell’epidemia da COVID-19

A- Limiti alla distribuzione dei dividendi

Nel corso del propagarsi dell’epidemia da COVID-19, è stata emanata la legge n. 7244, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 aprile 2020 e numerata 31102, che ha aggiunto al Codice Commerciale Turco il 13° Temporary Article al fine di proteggere il capitale delle imprese dalla crisi. Ai sensi del summenzionato articolo, è stato previsto che, fino al 30 settembre 2020:

  • solo il 25% dell’utile netto delle società di capitali per il 2019 potrà essere distribuito come dividendo;
  • gli utili degli esercizi precedenti e le riserve libere non possono essere soggetti alla distribuzione di dividendi,
  • l’assemblea non può autorizzare il consiglio di amministrazione a distribuire dividendi.

Successivamente, con il Comunicato sulle procedure e i principi relativi all’attuazione del 13° Temporary Article del Codice di Commercio Turco n. 6102, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 2020 e numerato 31130, sono state rivelate le restrizioni relative alla distribuzione dei dividendi:

  • Sebbene gli utili degli esercizi precedenti e le riserve libere non possano essere soggetti alla distribuzione di dividendi, tale limitazione sarà applicata agli aumenti di capitale effettuati con risorse interne ai sensi dell’articolo 462 del Codice di Commercio turco
  • I pagamenti relativi ai dividendi eccedenti il limite degli utili di cui si è deliberata la distribuzione ma non ancora pagati prima dell’entrata in vigore del 13° Temporary Article e i dividendi deliberati a valere sulle riserve libere anche se la società ha subito una perdita saranno rinviati al 30 settembre 2020 e non saranno addebitati interessi sulle somme versate. Lo stesso vale se il consiglio di amministrazione è autorizzato a distribuire dividendi.

Le società esentate da queste restrizioni sono elencate all’articolo 5 del Comunicato, mentre le modalità di calcolo del dividendo sono previste all’articolo 7 del Comunicato.

 

B- Opportunità di rinviare le riunioni dell’Assemblea

Ai sensi del Codice Commerciale Turco, le assemblee ordinarie delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata devono tenersi entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio fiscale. In Turchia tale periodo corrisponde all’anno solare, pertanto, è obbligatorio tenere le assemblee ordinarie entro la fine di marzo.
In seguito alla comunicazione del Ministero del Commercio del 20 marzo 2020, è stata data l’opportunità alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata, che hanno convocato l’assemblea in conformità con il Codice di Commercio Turco e lo statuto, di annullare dette assemblee con una decisione degli organi direttivi, senza dover attendere la costituzione dell’assemblea.

 

C- Norme in materia di debiti tributari

Ai sensi della Circolare della Legge sulla Procedura Tributaria del 17 aprile 2020 e numerata al 127, i termini di pagamento delle dichiarazioni dei redditi per l’esercizio 2019, dichiarazioni che dovevano essere presentate entro il 30 aprile 2020, sono stati prorogati fino al 1 giugno 2020.
Inoltre, secondo quanto previsto dal Comunicato n. 312 del 27 maggio 2020, è previsto uno sconto del 5% per le imposte sui redditi delle società (esclusi gli operatori del settore finanziario e bancario, le società di assicurazione e riassicurazione e le società di previdenza e i fondi comuni di investimento pensionistici) che soddisfano i requisiti previsti dal Comunicato. In ogni caso, l’importo dello sconto non potrà superare 1.000.000, -TL.

 

Effetti della pandemia da Covid-19 sui rapporti contrattuali

  • Si può considerare la pandemia da Covid-19 come una causa di forza maggiore?

La forza maggiore ai sensi la legge delle obbligazioni Turco-Svizzera è definita come “… un evento reale che è libero da imperfezioni, non può essere percepito, non può essere contrastato”. È chiaro che l’epidemia da COVID-19, dichiarata pandemia dall’OMS, soddisfa le condizioni per invocare la causa di forza maggiore. Tuttavia, va detto che occorre valutare ogni caso concreto per verificare se l’epidemia da COVID-19 causa inadempimento in modo assoluto ed inevitabile.

  • Lo status dei contratti in essere contro Covid-19

Le parti possono aver inserito nel contratto una disposizione su come il contratto deve essere adattato se una condizione esistente cambia o se l’esecuzione del contratto diventa impossibile / difficile per una delle parti / per entrambe le parti. Pertanto, l’adeguamento del contratto in base alle suddette disposizioni deve essere messo all’ordine del giorno. Nei casi in cui non vi siano disposizioni nei contratti, entrano in vigore le disposizioni del Codice delle obbligazioni Turco. Tali disposizioni sono regolate dagli articoli 136 e 138.
L’articolo 136 del Codice delle obbligazioni Turco definisce la normativa relativa all’esecuzione della prestazione che diventa impossibile a causa delle ragioni per cui il debitore non può essere ritenuto responsabile. Di conseguenza, la prestazione, divenuta poi impossibile, termina per entrambe le parti. Il debitore, che è liberato dal suo debito secondo le disposizioni del presente articolo, è obbligato a restituire quanto ha ricevuto dall’altra parte secondo quanto previsto dalla norma sull’arricchimento senza causa, e anche le prestazioni che l’altra parte non ha ancora eseguito perderanno di efficacia. L’impossibilità temporanea è un’altra situazione che deve essere valutata.
Gli effetti derivanti dal COVID-19 non determinano in ogni occasione l’impossibilità di adempiere la prestazione. Non sembra possibile parlare di impossibilità di esecuzione della prestazione soprattutto per quanto concerne gli obblighi di pagamento. Tuttavia, alcuni eventi (ad esempio: COVID-19) che le parti non possono prevedere nel corso del contratto possono rendere difficile l’esecuzione delle obbligazioni assunte dal contratto in via diretta o indiretta. In questo caso, può essere applicata la norma “sull’eccessiva difficoltà di adempimento” di cui all’articolo 138 del Codice delle obbligazioni Turco. In tal caso:

  • Il debitore, che ha incontrato eccessive difficoltà di esecuzione, può chiedere al giudice di adattare il contratto alle nuove condizioni. Se ciò non è possibile;
  • il debitore ha il diritto di rinunciare al contratto. Mentre la rinuncia è possibile sui contratti eseguiti istantaneamente, il recesso sarà possibile per i contratti continuativi.

 

 

 

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