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Novità estive sulla crisi di impresa. Le modifiche alla Legge Fallimentare previste dal D.L. n. 118/2021

Su proposta della Commissione ministeriale “Pagni”, il Consiglio dei ministri ha approvato il 5 agosto 2021 il decreto-legge n. 118 in tema di “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 202 del 24 agosto 2021 (il “Decreto”).

Il Decreto rinvia, in primo luogo, l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (il “CCII”), precedentemente prevista per il 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. Con riferimento alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi di cui all’articolo 12 del CCII, particolarmente controverse nel dibattito seguito alla emanazione del CCI, il rinvio dell’entrata in vigore è al 31 dicembre 2023.

L’entrata in vigore del CCI era già stata oggetto di rinvio – dal 1° settembre 2020 al 1 settembre 2021 – nella prima fase della crisi pandemica, con il decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 5 giugno 2020, il “Decreto Liquidità”).

Il nuovo rinvio è stato dettato dalla necessità di tenere conto degli interventi di adeguamento della normativa alla Direttiva UE 2019/1023 (la “Direttiva Insolvency”), che dovrà essere recepita entro il 17 luglio 2022, in modo da evitare un’adozione a tappe della nuova disciplina, oltre che dall’opportunità di ripensare la disciplina alla luce del contesto economico post-pandemico.

Il Decreto, ispirato a principi di miglioramento dell’efficacia delle procedure di ristrutturazione e di insolvenza ed al miglior raccordo tra le norme della Direttiva Insolvency e quelle contenute nel CCI, in particolare:

  • apporta alcune modifiche al Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (la “Legge Fallimentare” o “LF”), con riferimento al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti;
  • detta misure urgenti di modifica del Decreto Liquidità, con riferimento al governo delle procedure concorsuali nella perdurante fase dell’emergenza pandemica; e, soprattutto;
  • introduce dei nuovi strumenti di gestione della crisi di impresa, che costituiscono la principale novità del Decreto:
    • la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa; e
    • il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Nel presente Alert si riportano le principali modifiche apportate alla Legge Fallimentare e al Decreto Liquidità con il Decreto, rinviandosi ai prossimi Alert l’esame dei nuovi istituti della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa e del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Le modifiche alla Legge Fallimentare previste dall’articolo 20 del Decreto1 sono in parte anticipatorie di alcuni istituti contenuti nel CCI, la cui entrata in vigore è oggetto di rinvio2 . Sinteticamente, le principali modifiche alla Legge Fallimentare riguardano:

  • la modifica dell’articolo 180, quarto comma LF nel senso di consentire l’omologa del concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori previdenziali;
  • la sostituzione dell’articolo 182-bis, ottavo comma LF con riferimento al sopravvenire di modifiche sostanziali del piano.In particolare:
    • se dette modifiche sostanziali del piano intervengono prima dell’omologazione, deve essere rinnovata l’attestazione e il debitore deve chiedere il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L’attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.
    • Se le modifiche sostanziali del piano si rendano necessarie dopo l’omologazione, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all’articolo 67, terzo comma, lettera d) LF il rinnovo dell’attestazione. In tal caso, il piano modificato e l’attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla ricezione del quale è ammessa opposizione avanti al tribunale.
  • la modifica dell’articolo 182-quinquies LF (in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti), al quale sono aggiunte due previsioni:
    • il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione;
    • quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, è possibile procedere al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, se
      • alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, il debitore ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data; e
      • il professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) LF, attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori;
  • l’introduzione di un nuovo articolo 182-septies LF in sostituzione del precedente: nella nuova formulazione, gli effetti degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis LF possono essere estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria (individuata per omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici), purché:
    • tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto adeguata informativa sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e sull’accordo e i suoi effetti;
    • l’accordo preveda la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta;
    • i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% della categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
    • i creditori non aderenti a cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;
    • l’accordo e la domanda di omologazione siano notificati ai creditori non aderenti.
    • Il regime previgente consentiva gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa nella sola ipotesi in cui l’indebitamento finanziario costituisse almeno il 50% dell’indebitamento complessivo. Nell’attuale formulazione, in presenza di detta circostanza, l’efficacia dell’accordo può essere estesa ai creditori non aderenti anche se non ricorre la condizione della prosecuzione dell’attività d’impresa;
  • l’introduzione di un nuovo articolo 182-octies LF, in parziale sostituzione dell’articolo 182-septies LF, il quale prevede che la convenzione di moratoria conclusa tra l’imprenditore, anche non commerciale e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, purché:
    • anche in tal caso, tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto adeguata informativa sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e sulla convenzione e i suoi effetti;
    • anche in tal caso, i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% della categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
    • i creditori non aderenti a cui vengono estesi gli effetti della convenzione subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell’insolvenza in concreto perseguite;
    • un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) LF, attestati la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e la ricorrenza delle condizioni di cui al punto precedente.
    • Il regime previgente consentiva la convenzione di moratoria con esclusivo riferimento a quella stipulata fra l’impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari3 ;
  • la sostituzione del terzo comma dell’articolo 236 LF (nell’ambito del Capo II in tema dei reati commessi da persone diverse dal fallito), con la previsione ai sensi della quale, nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria4 si applicano le disposizioni di carattere penale previste dal secondo comma sugli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, institori e creditori;
  • l’introduzione di un nuovo articolo 182-nonies LF, il quale introduce ipotesi agevolate per l’omologa di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis LF, in termini di percentuale di consenso dei creditori necessario. In particolare, la percentuale di consenso di almeno il 60% dei crediti è ridotta al 30%, purché il debitore:
    • abbia rinunciato alla moratoria di cui all’articolo 182-bis, primo comma, lettere a) e b) LF (termine di 120 giorni dall’omologa o dalla scadenza per l’integrale pagamento dei creditori estranei);
    • non abbia presentato il ricorso previsto dall’articolo 161, sesto comma LF (c.d. “concordato in bianco”); e
    • non abbia richiesto la sospensione delle azioni cautelari o esecutive prima della formalizzazione dell’accordo di ristrutturazione prevista dall’articolo 182-bis, sesto comma LF (c.d. “prenotativa” di accordo di ristrutturazione dei debiti)
  • l’introduzione di un nuovo articolo 182-decies LF, ai sensi del quale ai creditori che abbiano concluso accordi di ristrutturazione dei debiti si applica l’articolo 1239 del codice civile, con la conseguenza che la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori, mentre la remissione del debito accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato (tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero). Nel caso in cui l’efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, questi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.

 

Inoltre, accanto alle modifiche alla Legge Fallimentare sopra ricordate, vale la pena ricordare le misure urgenti di modifica del Decreto Liquidità apportate dal Decreto. In particolare, l’articolo 21 del Decreto prevede:

  • la modifica dell’articolo 9, comma 5-bis, del Decreto Liquidità – il quale consente al debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, abbia ottenuto la concessione dei termini di cui all’articolo 161, sesto comma, o all’articolo 182-bis, settimo comma LF (c.d. “concordato in bianco” o c.d. “prenotativa” di accordo di ristrutturazione dei debiti), di depositare entro detti termini un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d) LF, pubblicato nel registro delle imprese – sostituendo a tal fine il termine del 31 dicembre 2021 con quello del 31 dicembre 2022;
  • che il termine per presentare la proposta, il piano e la documentazione di corredo a seguito della domanda di concordato in bianco è compreso fra sessanta e centoventi giorni, anche in pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento ed è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, fino al termine dello stato di emergenza5 ;
  • l’improcedibilità fino al 31 dicembre 2021 dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell’articolo 186-bis LF (concordato con continuità aziendale), omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.

 

 

 

Il presente articolo ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.
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Alessio Lombardo, Partner
E:
a.lombardo@nmlex.it
T.: +39 06 695181

 


1 In vigore immediatamente e quindi applicabili ai ricorsi e ai procedimenti introdotti successivamente al 25 agosto 2021.
2 Va ricordato, peraltro, che, nelle more dei rinvii dell’entrata in vigore del CCI sin qui succedutisi, il Legislatore era già intervenuto con previsioni anticipatorie di quelle contenute nel CCI, ad esempio, quella di cui all’articolo 37-ter del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 (convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021) (c.d. “Decreto Sostegni”), di modifica dell’articolo 182-bis LF con riferimento alle modifiche sostanziali del piano che si si rendano necessarie successivamente all’omologazione, il quale ha aggiunto a tal fine un ottavo comma all’articolo 182-bis LF.
3 Anche l’oggetto dell’attestazione risulta ampliato rispetto a quello di cui alla formulazione originaria dell’articolo 182- septies LF relativo all’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.
4 Nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis quarto comma, terzo e quarto periodo LF.
5 Così come previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 .

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