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Pacchetti di sanzioni alla Russia: no-Russia clause.

A seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, come noto, l’Unione Europea ha adottato sin da subito una serie di misure restrittive nei confronti della Russia, ricomprese nei cosiddetti “pacchetti di sanzioni”. Tali misure restrittive sono andate via via ad inasprirsi con la pubblicazione di ogni pacchetto di sanzione.

Con il presente contributo vorremmo porre l’attenzione su una novità introdotta con il 12° pacchetto di sanzioni, peraltro, modificando il Regolamento (UE) 833/2014 (il “Regolamento”) e il Regolamento (UE) 269/2014.

Infatti, la grande novità introdotta da tale pacchetto è la cosiddetta “no-Russia clause”. L’art. 1, para. 1.28 del Regolamento 2878/2023 modifica l’art. 12 octies del Regolamento[1], prevedendo che a decorrere dal 20 marzo 2024 i fornitori delle categorie merceologiche indicate negli allegati XI, XX e XXXV nonché di prodotti comuni ad alta priorità elencati nell’allegato XL del Regolamento o “armi da fuoco e munizioni elencate all’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012”, sono obbligati a prevedere contrattualmente, qualora vendano, forniscano, trasferiscano o esportino in un paese terzo (esclusi i paesi partner) i beni poc’anzi identificati uno specifico divieto per il compratore di riesportare detti beni in Russia, anche per mero uso.

Le categorie merceologiche per cui è efficace la cosiddetta “no-Russia clause” sono indicate negli allegati di cui al precedente paragrafo; a titolo indicativo, tali elenchi ricomprendono: i) tecnologie che trovino impiego nell’aviazione o nell’industria spaziale; ii) carboturbi ed additivi per carburanti; iii) armi da fuoco e congegni che comportino la deflagrazione della polvere; iv) prodotti o tecnologie comuni quali circuiti integrati elettronici, cuscinetti a sfere e a rulli, strumenti ottici.

È previsto, inoltre, che l’accordo con la controparte commerciale venga corredato da rimedi adeguati all’eventuale violazione dell’obbligo contrattuale di cui alla “no-Russia clause”. Peraltro, qualora la controparte violi le previsioni contrattuali, l’esportatore dello Stato membro dovrà tempestivamente informare l’autorità competente in cui risiede o è stabilito.

È concessa una deroga alla previsione di cui all’art. 12 octies per l’esecuzione di contratti conclusi anteriormente al 19 dicembre 2023; la deroga durerà fino al 20 dicembre 2024 ovvero alla loro data di scadenza, se anteriore.

Detto “dodicesimo pacchetto”, integrando il Regolamento (oltre che il Regolamento (UE) n. 258/2012), amplia le categorie dei beni non commerciabili verso la Russia (in particolare le categorie merceologiche previste agli allegati VII, XIII, XIII bis, XIII ter del Regolamento) nonché le categorie di beni non acquistabili se provenienti dalla Russia (in particolare le categorie merceologiche di cui all’Allegato XXI, Allegato XXXVIIIA, parti A, B e C del Regolamento). Si evidenzia, inoltre, la proroga del divieto all’importazione dei prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII del Regolamento che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo (anche se siano originari della Russia e ricompresi nell’allegato XVII del Regolamento) ed identificati con specifici codici doganali.

Inoltre, sono state apportate alcune modifiche ai servizi previsti ai sensi dell’articolo 5 quindecies del Regolamento. Si segnala, sul punto, il divieto, sino al 20 giugno 2024, di prestare sia direttamente sia indirettamente, tra gli altri, servizi di ricerca di mercato, servizi di analisi e servizi pubblicitari al governo russo e a entità stabilite in Russia. Peraltro, è previsto il divieto di vendere, sia direttamente sia indirettamente, a soggetti russi, salvo che tra società del medesimo gruppo, software gestionali per le imprese e di software di progettazione e fabbricazione industriali (Allegato XXXIX del Regolamento).

In conclusione, risulta evidente la portata commerciale del 12° pacchetto di sanzioni che, intervenendo nell’ambito contrattuale per evitare l’esportazione e la riesportazione di beni in Russia, integra e rafforza le misure ed i divieti precedentemente attuati ed impone ai fornitori delle categorie merceologiche sopra indicate di prestare particolare attenzione alle intenzioni commerciali dei propri clienti e nella redazione della relativa documentazione contrattuale.

Da ultimo, si segnala la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del Regolamento (UE) 2024/745 del 23 febbraio 2024, che introduce il 13° pacchetto di sanzioni economiche contro la Russia; tale ultimo “pacchetto”, tuttavia, appare meno impattante per le attività commerciali italiane attive in Russia rispetto ai precedenti, in quanto si “limita” ad aggiornare le restrizioni merceologiche previste per l’esportazione.

  1. Art. 12 octies: 1.    “All’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell’allegato VIII, di beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX e XXXV del presente regolamento, prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni elencate all’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, a decorrere dal 20 marzo 2024 l’esportatore vieta per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia.

    Il paragrafo 1 non si applica all’esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.
    In applicazione del paragrafo 1 gli esportatori provvedono a che l’accordo con la controparte del paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.
    Se la controparte di paese terzo viola uno degli obblighi contrattuali stipulati in conformità del paragrafo 1, gli esportatori ne informano l’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti non appena vengono a conoscenza della violazione.
    Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi individuati di violazione o elusione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1”.
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